Potrebbero iniziare presto, anche se difficilmente finiranno prima dell’inizio della nuova stagione estiva, gli ultimi lavori per la definizione del porto di Rio Martino. A dare nuovo impulso alla procedura non è stata la Provincia ma il Tar che ha parzialmente accolto il ricorso della “Schiavo &C” azienda classificatasi al secondo posto nella gara d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori che erano stati in un primo tempo assegnati all’Ati Icad- Poseidon. Quest’ultima azienda, il 29 gennaio scorso, ha chiesto l’ammissione al concordato preventivo essendo poi stata dichiarata fallita nel maggio di quest’anno e questo aveva bloccato una procedura con la Provincia che non aveva chiesto la stipula di una nuova Ati all’Icad ma nemmeno permesso all’azienda arrivata seconda nell’espletamento della gara d’appalto, peraltro regolare, di subentrare nei lavori. Chiaro il dispositivo del tribunale: “Va ribadito che la Provincia di Latina avrebbe dovuto richiedere alla Meridiana di reperire altra impresa con la quale costituire una nuova Ati –si afferma nella sentenza- questa operazione è del resto espressamente consentita. Si giungerebbe alla conclusione che, poiché i requisiti generali dell’articolo 38 devono essere posseduti non solo alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione alla procedura ma fino al momento della stipulazione del contratto, avendo la Poseidon chiesto in data 29 gennaio 2015 l’ammissione al concordato preventivo, la Provincia di Latina avrebbe dovuto revocare l’aggiudicazione (avendo a partire da quella data l’ATI aggiudicataria perso i requisiti di ammissione). In ogni caso la revoca-annullamento dell’aggiudicazione sarebbe stata un atto dovuto a seguito della dichiarazione di fallimento della mandante. Va anzitutto rilevato che il 29 gennaio 2015 la Poseidon aveva chiesto l’ammissione al concordato preventivo in continuità che non implica la perdita dei requisiti di ammissione. La perdita dei requisiti va ricollegata alla sentenza dichiarativa del fallimento che risale al maggio 2015”. Ad ogni modo secondo i giudici del tribunale amministrativo “non v’è ragione di impedire alla mandataria di stipulare in proprio, se in possesso dei requisiti, ovvero di associarsi con altra mandante, pure in possesso dei requisiti richiesti. Quindi il provvedimento del 2 luglio 2015 va annullato con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’autorità”.
17/12/2015