“Non sussistono gli elementi costitutivi del reato di disastro colposo contestato, non avendo il fatto assunto proporzioni tali da determinare quella diffusività richiesta per porre in pericolo la pubblica incolumità”. Tradotto: uccidere tre persone in uno scontro frontale sulla Pontina, dopo aver percorso 14 chilometri contromano, a oltre 120 km/h, guidando dopo aver assunto alcol e droghe, non sono elementi sufficienti a rendersi responsabili del reato di disastro colposo. Il giudice del Tribunale di Latina, Fabio Velardi, che insieme ai colleghi Pierfrancesco De Angelis e Silvia Artuso, ha motivato così l’assoluzione di Stefano Masci, 39enne di Nettuno, autore della cosiddetta strage di Pasquetta.
L’imputato, il 17 aprile 2006, all’altezza delle Ferriere, tra Latina e Aprilia, con la sua Audi A3 si scontrò frontalmente con la Mercedes S400 condotta dal 38enne romano Marco Gattuso, su cui viaggiavano e persero la vita Maurizio Montanari, 44 anni, Deborah Mercedes Borsari, 37 anni, e Iolanda Felisber Ramos, 30 anni, anche loro di Roma. Masci, inizialmente accusato di omicidio volontario, venne alla fine condannato nel 2008, per omicidio colposo, a otto anni di reclusione, ridotti a cinque anni e quattro mesi dalla Corte d’Appello di Roma e confermati dalla Corte di Cassazione. Il sostituto procuratore Valerio De Luca formulò poi per il 39enne l’ulteriore accusa di disastro colposo, da cui però l’automobilista, difeso dagli avvocati Vincenzo Macari e Domenico Porchetta, è stato assolto dal Tribunale di Latina, perché il fatto non sussiste.
Nelle motivazioni della sentenza, il giudice Velardi ha ora specificato che “la condotta posta in essere dall’imputato non coincide naturalisticamente con quella di disastro, perché quest’ultima è connotata da proporzioni esorbitanti dalla morte di una o più persone, in ragione dell’intrinseca diffusività che gli è connaturata”. Il magistrato, infine, spiega anche quali sono gli elementi necessari per configurare il reato di disastro colposo. “Nessuno dubiterebbe della ricorrenza del disastro – ha specificato – nel caso in cui fossero state cagionate a seguito della stessa condotta ben altre e più imponenti conseguenze, ad esempio con il coinvolgimento di un numero elevato di autovetture, la distruzione delle abitazioni interessate dal sinistro, il danneggiamento di una parte considerevole della carreggiata, assenti nel caso di specie”.