Una normativa che parte da lontano
L’obbligo di ottenere l’autorizzazione agli scarichi deriva già dalla L. 319/76 (c.d. Legge Merli). Successivamente con la L.650/79 (c.d. Legge Merli bis) sono state approvate norme dirette a dare maggiore incisività all’impianto normativo della Legge Merli, tra l’altro affidando alle Regioni il compito di elaborare i c.d. “Piani Regionali di Risanamento delle Acque”. Poi è seguita l’introduzione di altre norme come la L.236/88 e la L.183/89 dirette ad assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico nonché la L.36/94 (c.d. legge Galli) più nota delle altre poiché introduce i concetti di SSI (Servizio Idrico Integrato) e di ATO (Ambito Territoriale Ottimale). Infine con l’ultimo e vigente D.L.vo 152/06, che recepisce la direttiva 91/271/CE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e la direttiva 91/676/CE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento è stata riordinata l’intera normativa del settore idrico, abrogando, tra l’altro, la Legge Merli e la Legge Merli bis e modificando e integrando il Testo Unico delle Acque, la Legge 236/88, la Legge 183/89 e la Legge Galli. Questo il quadro normativo di riferimento da cui discende il PTAR 2009, la DGR del Lazio n.219/2011 nonché l’ultimo PTAR 2016 appena adottato.
Autorizzazioni necessarie già dal 1976
Per quanto sopra è chiaro che tutti gli impianti esistenti erano soggetti ad autorizzazione già dal 1976, e che la fatidica data del 22 dicembre 2015, rappresentava un ulteriore limite temporale entro il quale adeguare gli impianti di smaltimento dei reflui domestici ed assimilabili, non conformi alle attuali normative.
Nessuna deroga al 2021
La “deroga” al 2021 altro non è che il termine ultimo per il raggiungimento dell’obiettivo di qualità almeno dello stato “buono” delle acque superficiali del nostro territorio. Il nuovo PTAR, infatti, nulla varia rispetto alle scadenze emanate dai precedenti regolamenti e normative vigenti in merito allo smaltimento delle acque reflue domestiche ed assimilate.
Pertanto, tutti i cittadini con fabbricati non ricadenti in aree asservite da pubblica fognatura, avrebbero dovuto verificare il proprio impianto di smaltimento reflui, se esistente, ed in caso realizzarlo o adeguarlo alle normative vigenti di cui sopra ed al Nuovo Regolamento Comunale sugli Scarichi (ultimo aggiornamento Delibera di Consiglio comunale n.34 del 28/07/2016, per il quale l’Associazione ha dato un concreto contributo, anche sulla base delle esperienze dirette “sul campo”).
Le novità del nuovo Piano
La Regione Lazio, nel nuovo PTAR, all’art. 28 (ex art. 22 PTAR 2009) riporta due importanti novità. La prima riguarda la possibilità, in alcuni casi, di mantenere in esercizio le fosse settiche a tenuta, precisamente, la lettera “d” sancisce che “Qualora sia dimostrata l’impossibilità tecnica di poter realizzare gli impianti previsti al comma 1, lettera “a” del presente articolo (n.28), le vasche settiche potranno essere conservate; in tal caso l’autorità competente prescrive la periodicità dello svuotamento delle fosse settiche, dei controlli e delle prove a tenuta; la documentazione dell’avvenuto svuotamento dovrà essere conservata per almeno 5 anni…” La seconda inserisce un concetto nuovo mai affermato prima, precisamente, la lettera “e” dispone che “Il Comune, in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (Acqualatina nel caso di Aprilia, ndr), nel caso in cui detti scarichi siano originati da agglomerati residenziali che hanno perso le caratteristiche di case sparse, mette in atto azioni affinché, per detti agglomerati, siano realizzati sistemi fognari e di collettamento, dei reflui prodotti presso un unico impianto; in alternativa il Comune promuove la realizzazione di un consorzio tra i residenti per il collettamento dei reflui ad un impianto di depurazione che risponda ai requisiti descritti nei commi precedenti del presente articolo>”.
Ancora poco tempo per le osservazioni
Il nuovo PTAR sopra menzionato, deve essere ancora approvato. In merito ricordiamo che il tempo per presentare le osservazioni (60 gg) sta per scadere, invitiamo, pertanto, le Associazioni di Categoria ed i cittadini a collaborare al fine della redazione di un documento per la presentazione dello stesso presso gli uffici competenti. In tal senso l’Associazione Geometri Aprilia manifesta la propria disponibilità a partecipare ad un eventuale tavolo unico per definire un documento condiviso da tutti 8.
Ecco i sistemi “appropriati” di trattamento e smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche originate da case, installazioni ed insediamenti isolati inferiori a 50 abitanti equivalenti (art.17 Titolo V – Reg. Comunale):
• Fossa Settica tipo Imhoff;
• Impianto di dispersione mediante subirrigazione;
• Impianto di dispersione mediante subirrigazione con drenaggio;
• Impianto di fitodepurazione o evapotraspirazione fitoassistita;
• Dispersione mediante pozzo assorbente;
• Impianto di depurazione con altre tipologie impiantistiche (“solo in casi eccezionali”, laddove cioè non è possibile la realizzazione degli impianti sopra elencati – art.3 comma 2 D.G.R.219/11).