I genitori speravano di ottenere una sospensione della delibera, in attesa di una sentenza che entrasse più nel merito della questione.
Invece, il Tar non ha ravvisato la necessità di ricorrere a tale strumento, ossia la sospensiva. Non solo: “ad una sommaria cognizione – scrivono i Giudici – il ricorso non appare assistito dal prescritto “fumus boni iuris”, atteso che, con il provvedimento impugnato, il comune di Frascati appare aver dato corretta applicazione del testo Unico sugli Enti locali, tenuto conto che il servizio controverso riveste natura di un servizio pubblico a domanda individuale e che la determinazione impugnata risulta preceduta da un articolato e complesso procedimento di ricognizione della situazione finanziaria dell’Ente”. Insomma, secondo il tar, se il Commissario ha deciso di aumentare le rette ha avuto i suoi buoni motivi. Risultato: niente sospensione del provvedimento.