Contestata, indicata come la causa di mille problemi per la città, al centro di processi e condanne a maxi risarcimenti, l’Aser è da anni ormai la più grande spina nel fianco per l’amministrazione comunale di Aprilia. Per cercare di fare cassa, però, il Comune ha cercato di difendere anche l’Aser, salvo uscirne definitivamente sconfitto.
La vicenda riguarda gli avvisi di liquidazione della Tarsu inviati dall’Aser, in quanto società incaricata della riscossione dei tributi, per l’anno d’imposta 2005. Trentuno cittadini hanno fatto ricorso, sostenendo che non potevano essere emessi quegli avvisi, basandosi sulla variazione delle tariffe per i rifiuti disposta, con delibera di giunta, nel 2005 e non potendo essere valida per quell’anno, non potendo essere tali provvedimenti retroattivi. La commissione tributaria provinciale di Latina, però, dichiarò inammissibile il ricorso, precisando tra l’altro che eventualmente ogni contribuente avrebbe dovuto presentare un proprio ricorso, non essendo ammissibili ricorsi cumulativi. Di avviso invece completamente diverso la commissione tributaria regionale, che il 13 dicembre 2010 ha accolto il ricorso e annullato gli avvisi di accertamento. Il Comune non si è arreso e ha fatto ricorso in Cassazione. L’ente ha sostenuto, tra l’altro, che la delibera di variazione delle tariffe era del 16 giugno 2005 e quella dell’approvazione del bilancio di previsione del 21 giugno 2005, particolare che avrebbe reso possibile applicare anche a quell’anno di imposta la variazione delle tariffe, perché disposta prima dell’ok al documento contabile. Tesi che non hanno però convinto neppure la Suprema Corte: “Le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo”. Il ricorso è stato così rigettato e il Comune dovrà rinunciare alle entrate derivanti dagli avvisi spediti dall’Aser. (Clemente Pistilli)
La vicenda riguarda gli avvisi di liquidazione della Tarsu inviati dall’Aser, in quanto società incaricata della riscossione dei tributi, per l’anno d’imposta 2005. Trentuno cittadini hanno fatto ricorso, sostenendo che non potevano essere emessi quegli avvisi, basandosi sulla variazione delle tariffe per i rifiuti disposta, con delibera di giunta, nel 2005 e non potendo essere valida per quell’anno, non potendo essere tali provvedimenti retroattivi. La commissione tributaria provinciale di Latina, però, dichiarò inammissibile il ricorso, precisando tra l’altro che eventualmente ogni contribuente avrebbe dovuto presentare un proprio ricorso, non essendo ammissibili ricorsi cumulativi. Di avviso invece completamente diverso la commissione tributaria regionale, che il 13 dicembre 2010 ha accolto il ricorso e annullato gli avvisi di accertamento. Il Comune non si è arreso e ha fatto ricorso in Cassazione. L’ente ha sostenuto, tra l’altro, che la delibera di variazione delle tariffe era del 16 giugno 2005 e quella dell’approvazione del bilancio di previsione del 21 giugno 2005, particolare che avrebbe reso possibile applicare anche a quell’anno di imposta la variazione delle tariffe, perché disposta prima dell’ok al documento contabile. Tesi che non hanno però convinto neppure la Suprema Corte: “Le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo”. Il ricorso è stato così rigettato e il Comune dovrà rinunciare alle entrate derivanti dagli avvisi spediti dall’Aser. (Clemente Pistilli)
15/05/2017