Con una delibera di giunta datata 14 novembre, l’amministrazione Terra ha deciso di prendere atto, tre anni dopo, della sentenza 1168/2014 “con la quale il Giudice amministrativo ha definitivamente confermato la pronuncia di primo grado e, per l’effetto, ha caducato tutta la procedura concorsuale all’esito della quale era stato assunto il Dott. Massimo Marini, in qualità di Dirigente-Comandante della Polizia Locale di Aprilia”. A far data dal 30 novembre prossimo, si legge nella delibera, sarà risolto il contratto di lavoro. Perché il Comune ha atteso tutto questo tempo?
IL PARERE LEGALE
L’8 agosto 2014, l’Amministrazione ha chiesto all’Avv. Silvio Bozzi un parere legale “pro-veritate” per fornire «indicazioni precise circa le migliori determinazioni da assumere per garantire il buon andamento e l’imparzialità delle scelte amministrative». Un mese dopo, il professionista ha risposto che: «…[omissis]…Nel caso di specie, quindi, tutti gli atti della procedura concorsuale -ivi compresa la nomina del vincitore- sono immediatamente travolti e non possono più dispiegare alcuna efficacia. L’amministrazione non può fare altro che prenderne atto, limitandosi a ricognire questa assenza di efficacia e assumendo i comportamenti e gli atti che ne derivano», aggiungendo poi che «…[omissis]…ciò chiarito, l’obbligo di eseguire le sentenze da parte dell’amministrazione è immediatamente vincolante e non può soffrire deroghe».
ANCHE IL MINISTERO SOLLECITAVA
Nella relazione sulla verifica amministrativo-contabile da parte del Ministero dell’Economia, eseguita dal 3 al 27 giugno 2014 al Comune di Aprilia, veniva annotato che “alla data suddetta il Comune di Aprilia «non aveva ancora dato esecuzione alla sentenza n. 1168/2014 del 13.03.2014 del Consiglio di Stato»”.
MANCA LA NOTIFICA
L’amministrazione giustifica il “lassismo” con il fatto che quella sentenza non è mai stata ufficialmente notificata al Comune. “L’Amministrazione, seppur non sia stata formalmente notiziata del contenuto della sentenza, tuttavia ne è venuta a conoscenza e avrebbe certamente provveduto agli adempimenti consequenziali, “laddove però è intervenuta una normativa sempre più restrittiva in materia di reclutamento del personale, in particolare per le figure dirigenziali”. Tutta colpa, insomma, delle “contraddizioni” della Legge Madia.
NIENTE RISARCIMENTI
“Per il futuro – si legge sulla delibera – il Dott. Marini non potrà avanzare alcuna pretesa economica -di tipo retributivo e/o di tipo risarcitorio- nei confronti dell’Ente locale, operando la tutela di cui all’art. 2126 codice civile solo per il periodo di servizio”.