Avallata dal Tar la scelta del Comune di Ardea di annullare in autotutela la gara d’appalto da tre milioni e mezzo di euro per il trasporto scolastico a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e per il servizio di trasporto disabili anche presso gli istituti superiori limitrofi. Il Tribunale amministrativo del Lazio ha rigettato il ricorso della società Parrucci srl.
La ricorrente aveva sostenuto l’illegittimità della revoca della procedura di affidamento, mentre per i giudici è stata una decisione legittima visto tra l’altro che nel bilancio 2017 non sono stati stanziati fondi per il trasporto scolastico, essendo sopraggiunti problemi di natura finanziaria per l’ente locale. Più nello specifico: “In difetto delle risorse, la stipulazione del contratto è oggettivamente impossibile e ciò basta a giustificare il provvedimento di revoca dell’intera procedura di gara che appare addirittura doveroso”. Respinta poi l’ipotesi che la scelta fatta dal Comune fosse una limitazione al diritto allo studio per i disabili. “La grave situazione finanziaria dell’ente comunale, affetto da uno squilibrio di bilancio stimato in 4 milioni di euro per ciascuna annualità – ha evidenziato il Tar – ha richiesto innanzitutto il commissariamento del Comune e, successivamente, le decisioni del commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale che hanno determinato la cancellazione dal bilancio annuale dei fondi per il servizio di trasporto scolastico; in conclusione, quindi, l’azzeramento dei fondi per il servizio di trasporto scolastico non può essere automaticamente ritenuto in violazione del diritto costituzionale all’istruzione degli alunni disabili, atteso che, nel caso concreto, l’amministrazione comunale, pur nella ristrettezza finanziaria in cui si è trovata ad operare, è comunque riuscita a garantire, almeno fino alla fine del corrente anno, il servizio di trasporto per gli alunni disabili, impegnando le residue e scarse disponibilità finanziarie reperite”. , Per i giudici, infine, “sia il bando di gara sia il disciplinare di gara riservavano al Comune la più ampia facoltà di non dar luogo alla gara o di non procedere all’aggiudicazione definitiva, senza che gli offerenti potessero pretendere alcunché per il solo fatto di aver presentato offerta” e, “prescindendo dalla legittimità di tali clausole, non vi è dubbio che all’amministrazione non può essere imputato di aver carpito la buona fede dei concorrenti, ingenerando un legittimo affidamento sulla sicura conclusione della gara”. Ricorso rigettato, affare sfumato per la ditta e niente scuolabus.
Clemente Pistilli