Gara Ascoli Picchio F.C. 1898 – Lupa Castelli Romani
1) Reclamo della Società Lupa Castelli Romani avverso l’esito della gara Ascoli Picchio – Lupa Castelli Romani del 20/09/2015, valida per la 02a giornata del girone di andata.
– visto il referto della gara Ascoli Picchio – Lupa Castelli Romani, non disputata in quanto la Lupa Castelli Romani è giunta all’impianto sportivo di Castel di Lama (AP) alle ore 12.15, un’ora e quindici minuti dopo l’orario fissato per l’inizio della gara e dunque oltre il tempo di attesa di 35 minuti (art. 54 delle N.O.I.F.), e allorquando l’Arbitro aveva definitivamente accertato l’assenza della squadra ospite;
– visto il reclamo, tempestivamente presentato dalla Lupa Castelli Romani a questo Ufficio e regolarmente trasmesso alla società Ascoli Picchio, attraverso il quale si chiede che venga disposta l’effettuazione della gara, sostenendo che il ritardato arrivo al campo di giuoco è dipeso da un malore che ha colpito l’autista del pullman che stava conducendo la squadra e dunque non è imputabile alla reclamante;
– preso atto che la società Ascoli Picchio non ha formulato controdeduzioni; – esaminata la documentazione allegata al reclamo, segnatamente la certificazione di un medico che ha visitato a Roma, alle ore 11.00, il conducente del pullman nonché la dichiarazione del titolare dell’impresa di trasporti circa il malore che ha colpito l’autista alle 8.30 (con febbre alta e dolori gastrici), costringendo il pullman ad una sosta in un autogrill, in attesa che giungesse da Roma un altro autista;
– considerato che gli elementi addotti e la documentazione presentata, non costituiscono prova idonea delle circostanze poste a fondamento del reclamo. Pur non volendo considerare che la certificazione medica non proviene da una struttura pubblica, ma da un medico privato che ha visitato l’autista solo dopo il suo rientro a Roma, la Lupa Castelli Romani non ha indicato il tragitto percorso per recarsi a Castel di Lama (AP) né lo ha documentato (ad esempio, con le ricevute di pagamento dei caselli autostradali); né ha indicato il luogo e l’ora in cui il pullman si è fermato, non essendo sufficiente il riferimento, contenuto nel reclamo, a un non meglio precisato autogrill, e desumendosi l’orario della sosta unicamente dalla dichiarazione del titolare dell’impresa di trasporti. Aspetto, anche quello dell’orario della sosta, certamente rilevante ai fini della valutazione delle ragioni addotte dalla reclamante, e che avrebbe potuto essere ricavato, anche in via indiziaria, dalla produzione delle ricevute di pagamento dei caselli autostradali;
– considerato pertanto che non sono stati offerti elementi per poter ritenere non imputabile alla Lupa Castelli Romani, ai sensi dell’art. 17, comma 4, ultimo alinea del Codice di Giustizia Sportiva, il mancato arrivo al campo da giuoco nei termini previsti dalle norme regolamentari;
– visti gli artt. 17, commi 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva;
P.Q.M. infligge alla Società Lupa Castelli Romani la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e la penalizzazione di un punto in classifica. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.”