Le norme da rispettare
L’esercizio venatorio è consentito ai cacciatori con residenza anagrafica nel Lazio limitatamente al territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo Ambito Territoriale di Caccia e ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dal Lazio, limitatamente al territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria.
Gli appostamenti temporanei non possono essere installati prima di tre ore dall’inizio dell’orario di caccia stabilito, dalle ore 5.35 alle ore 19.40, e il sito dell’appostamento temporaneo, al termine dell’azione di caccia, deve essere liberato del materiale usato a cura di colui che ne ha fruito.
Nei giorni di preapertura, il limite di carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, è di venti capi complessivi delle specie autorizzate, salvo quanto previsto per la specie tortora, per cui è previsto un limite di carniere regionale complessivo pari a 5.534 capi per tutta la stagione venatoria 2022-2023, compresa la preapertura. A tal proposito la caccia alla tortora su tutto il territorio venabile regionale sarà consentita ai soli cacciatori che presentino apposita richiesta all’ATC di competenza e che ricevano l’assegnazione del numero massimo di capi abbattibili.
Infine, nei giorni di preapertura non è consentito l’addestramento dei cani.