L’aggressione nella zona pub di Latina
Il minorenne era stato aggredito all’esterno di un locale della zona dei pub di Latina, il centro della movida del capoluogo pontino. Era stato dapprima minacciato verbalmente e con un coltello, poi aggredito e ferito gravemente al volto con una bottiglia di vetro.
La discussione era iniziata per futili motivi all’interno di una nota discoteca di Latina. L’aggressore e l’aggredito si erano poi incontrati nuovamente all’esterno di un altro locale della zona pub di Latina. Qui la discussione si era riaccesa e degenerata.
Alla lite aveva preso parte un altro ragazzo. Questi aveva messo le mani al collo al 16enne per obbligarlo a chiedere scusa all’amico per la discussione avvenuta in discoteca. L’amico però non si era accontentato del tentativo di scuse e lo aveva aggredito rompendogli una bottiglia sul viso. L’aggressione con la bottiglia aveva procurato al ragazzo il taglio del labbro, la frattura del naso e la rottura di alcuni denti.
I Carabinieri intervenuti sul posto avevano denunciato i due partecipanti all’aggressione all’Autorità Giudiziaria. L’aggressore per lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. L’altro ragazzo, intervenuto nella discussione, per favoreggiamento personale.
Nei confronti dei due giovani il Questore di Latina ha emesso il provvedimento cosiddetto “DASPO Willy”, notificato nella giornata odierna.
Il provvedimento prevede il divieto di accesso e stazionamento presso locali pubblici o aperti al pubblico, quali pub bar e ristoranti nonché ai locali di pubblico intrattenimento quali discoteche e locali notturni, rispettivamente per la durata di tre e due anni.
Non è la prima volta che a Latina il Questore firma il provvedimento del DASPO Willy per reati commessi nella zona dei pub.
Intanto la Prefettura di Latina a predisposto un’intensificazione dei servizi anti movida violenta per tutta la stagione estiva ad opera delle forze dell’ordine congiuntamente alla polizia locale
Il DASPO Willy
Il “DASPO Willy” è una misura di prevenzione personale di competenza del Questore.
Già da diversi anni esiste il DASPO urbano, una misura che permette ai questori di vietare l’accesso a luoghi aperti al pubblico.
Nello specifico, il DASPO urbano è stato previsto per punire le condotte che si verificano nell’ambito di stazioni di trasporto pubblico, autostazioni, stazioni ferroviarie, infrastrutture marittime e aeroporti, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi ivi previsti.
Il decreto sicurezza del 2018 ha ampliato il novero dei luoghi pubblici ove può essere applicata la misura, includendovi istituti scolastici e universitari, aree museali, siti archeologici, complessi monumentali, aree adibite a verde pubblico e luoghi di interesse culturale o comunque interessati da considerevole afflusso turistico; sono inclusi anche i presidi sanitari e le zone che ospitano fiere, mercati e spettacoli.
Lo strumento è un diretto discendente del DASPO vero e proprio (acronimo di Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive), nato per contrastare la violenza negli stadi e che impedisce a chi si macchia di violenza di accedere alle manifestazioni sportive.
Il DASPO Willy è considerato un ampliamento DASPO urbano.
Le persone colpite da questo tipo particolare di misura non sono più ammesse nei locali e nei pubblici esercizi. È stato ribattezzato così in ricordo di Willy Monteiro, il giovane pestato e ucciso il 6 settembre 2020 a Colleferro.
Il decreto che disciplina il DASPO Willy è il 130 del 2020. All’articolo 11 di questo provvedimento si legge:
“nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l’interessato si associa, specificamente indicati. Il questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati”.