A 15 anni dalla loro installazione, a giugno il Tribunale Amministrativo Regionale ha stabilito che quei “sistemi di rallentamento della velocità” non potevano essere messi.
Il Consorzio non ci sta e ha presentato un nuovo ricorso, contro il quale il Comune di Ardea si è costituito in giudizio. Una vicenda simile a una telenovela sudamericana, per quanto è complessa nella trama.
La storia di 15 anni fa
Il Comune di Ardea, dopo aver autorizzato a marzo 2009 l’installazione dei dossi a Colle Romito, aveva ordinato pochi mesi dopo la loro rimozione. A quel punto era nato un contenzioso tra amministrazione e consorzio.
“I rallentatori di velocità installati dal Consorzio ricorrente – si legge nella sentenza – avevano un’altezza variabile tra i dieci e i quattordici centimetri e, pertanto, non erano conformi alla norma secondo cui i dossi artificiali con funzione di rallentamento della velocità “sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso”.
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Come devono essere i dossi secondo la norma
In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata, i dossi devono essere:
- di larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h;
- larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h;
- larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h.
Quei dossi sono rallentatori di velocità o attraversamenti pedonali rialzati?
Le ragioni del tribunale
La causa si è giocata sulla differenza tra rallentatore di velocità e attraversamento pedonale rialzato, sul sistema usato per misurare la larghezza dei dossi, il mancato accertamento della pendenza delle rampe, l’omessa misurazione di alcuni dossi situati in viale Perseo.
I motivi addotti dal Consorzio sono stati giudicati dal TAR “inammissibili”.
“La qualificazione di tali opere come attraversamenti pedonali rialzati piuttosto che come dossi artificiali, operata dalla ricorrente e posta a fondamento del gravame senza alcun idoneo supporto probatorio di riscontro, non elide il contrasto degli stessi con la norma che riconduce ai limiti, ivi previsti, non solo gli “elementi in rilievo prefabbricati” ma anche le “ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso” a cui è possibile ricondurre le opere realizzate dal ricorrente”.
Una decisione che il Consorzio ha intenzione di ribaltare. Parola, di nuovo, ai giudici.