Il Tar Lazio ha disposto la sospensione della contestata ordinanza, la numero 8, emessa lo scorso febbraio dal Sindaco di Ardea, con la quale si vietava lo stoccaggio di potature e sfalcio dei prati all’interno del Consorzio di Colle Romito, nelle apposite piazzole.
Il Tar ha confermato l’esecutività della parte dell’atto ove si impone la sospensione per il Consorzio di tutte le attività di raccolta e stoccaggio rifiuti; per quanto attiene invece all’obbligo imposto al Consorzio di rimozione dei rifiuti giacenti presso le aree e piazzole presenti nel territorio consortile, a tale rimozione, “ove persistano o si accentuino al riguardo esigenze sanitarie nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare”, dovrà provvedere il Comune stesso, fermo restando il suo diritto al recupero delle somme all’uopo in ipotesi impiegate in caso di esito favorevole per detto Comune della fase cautelare”. L’udienza di merito è stata fissata per l’11 maggio prossimo.
La sentenza è scritta in maniera non chiarissima, cosa che ha dato adito a diverse interpretazioni. Solo una parte della sentenza, quella relativa allo smaltimento dei rifiuti, dà ragione ai Consorziati mentre la restante parte della sentenza va a confermare quanto stabilito dal Comune, nelle more dell’udienza di merito prevista tra quasi un mese.