L’immobile/capannone dentro cui si trovava l’attività di cui si parla nella sentenza del TAR è situato al km 17,750, non lontano dall’aeroporto, nel tratto di terreno tra Via Appia Nuova e Via Appia Antica.
Il TAR del Lazio ha annullato con tre diverse sentenze del 13 novembre scorso un provvedimento del 2020 con il quale il il Comune di Ciampino aveva respinto il condono edilizio per il capannone.
Le tre diverse sentenze (le n. 20202, 20205 e 20207 del 13 novembre) rappresentano un significativo punto di svolta nella lunga disputa tra i proprietari del capannone e l’amministrazione comunale, che durava da quasi quarant’anni.
Ciampino, una storia che inizia nel 1986
Tutto ha avuto inizio nel 1986, quando il signor E. P., il proprietario originario dell’immobile, presentò un’istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985.
L’obiettivo era ottenere una sanatoria per un manufatto costruito senza autorizzazione, perché situato in una zona che, secondo il Comune di Ciampino, era sottoposta a vincoli di inedificabilità assoluta.
Questa contestazione spinse il Comune a respingere la richiesta di condono nel 1992, ritenendo che il capannone fosse costruito su un’area in cui non era possibile sanare in nessun modo l’abuso edilizio.
Il capannone su via Appia Nuova per il Tribunale è regolare
La questione approdò poi al TAR, una prima volta.
II giudici nel 2001 diedero ragione al proprietario: l’immobile su via Appia Nuova fu dichiarato regolare dai giudici amministrativi. La sentenza, difatti, stabili che il capannone poteva essere sanato, escludendo la presenza di vincoli assoluti che ne impedissero la regolarizzazione.
Tuttavia, nonostante il pronunciamento favorevole, il Comune di Ciampino continuò a respingere l’istanza.
Emise, nel 2020, un nuovo provvedimento di diniego che dichiarava la domanda “improcedibile” a causa della mancata presentazione di documenti richiesti negli anni.
Il Tribunale dà ragione una seconda volta al capannone
Dopo la morte del proprietario, il capannone passò agli eredi, M. e P. P. e F. M., che proseguirono la battaglia legale. Gli eredi hanno presentato un altro ricorso al TAR contro il provvedimento comunale del 2020, sostenendo che il rigetto dell’istanza fosse illegittimo.
La loro argomentazione principale si basava sulla sentenza del 2001. Secondo i ricorrenti, la sentenza del Tar aveva chiaramente riconosciuto il diritto di condonare il capannone.
Inoltre, secondo gli eredi, il Comune non avrebbe potuto respingere la richiesta in quanto si era formato il cosiddetto “silenzio-assenso”.
Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso degli eredi , ritenendo illegittimo il rifiuto del Comune. La sentenza ha evidenziato come l’amministrazione non potesse applicare la normativa più recente sui termini per l’integrazione dei documenti.
Gli ‘errori’ del Comune di Ciampino secondo il Tribunale
Secondo il TAR, la domanda di condono avrebbe dovuto essere valutata secondo le regole del primo condono edilizio del 1985, che concedeva un termine di 120 giorni per presentare eventuali documenti mancanti.
Il Comune invece aveva emesso il rifiuto basandosi su una normativa successiva e più restrittiva.
Il TAR ha sottolineato inoltre che l’assenza di alcuni documenti, secondo quanto previsto dalle regole del primo condono, non avrebbe dovuto portare alla dichiarazione di “improcedibilità” dell’istanza di sanatoria.
Il Comune di Ciampino, dunque, avrebbe dovuto prendere in esame i documenti già disponibili e, solo successivamente, decidere sul rilascio della concessione in sanatoria.
L’errore del Comune di Ciampino è stato, quindi, duplice: da una parte, ha applicato una normativa errata e, dall’altra, ha ignorato il precedente giudiziario del 2001 che già riconosceva l’assenza di vincoli assoluti.
Importante precedente
L’annullamento del provvedimento comunale non solo riabilita il capannone sull’Appia Nuova, ma stabilisce un importante precedente in tema di condoni edilizi.
Questa sentenza chiarisce che l’amministrazione comunale non può applicare retroattivamente normative più stringenti e deve rispettare le disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda.
Inoltre, il TAR ha condannato il Comune di Ciampino a coprire le spese processuali per un totale di 6.000 euro, più oneri accessori, a favore dei ricorrenti. 2mila euro per ciascuna delle tre sentenze.
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