Ma c’è un problema: i proprietari nel 2004, venti anni fa, avevano presentato una domanda di sanatoria a cui il Comune non ha mai risposto. Completamente ignorata e dimenticata nei cassetti di qualche ufficio.
L’errore del Comune di Ardea
“Dalla documentazione versata in giudizio – si legge nella sentenza del Tar – emerge che:
i) la ricorrente in data 31.3.2004 ha presentato domanda di condono edilizio in relazione al manufatto oggetto in contestazione;
ii) il Comune non ha respinto la domanda di sanatoria;
iii) che il Comune ha emesso l’ordinanza di pagamento della sanzione amministrativa in data 21.10.2009 a seguito della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione;
iv) che il Comune ha tuttavia emesso l’ordinanza di demolizione n. 490 in data 14.12.2009″.
Spiegano i giudici: “il Comune ha emesso l’ordinanza di pagamento della sanzione amministrativa sebbene la ricorrente avesse presentato già nel 2004 domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985”.
L’amministrazione di Ardea, prima di adottare l’ordine di demolizione, avrebbe dovuto invece esaminare e definire il procedimento di condono ai sensi dell’art. 38 della legge del 1985, secondo cui “La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all’articolo 31, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell’articolo 35, sospende il procedimento … per le sanzioni amministrative”.
L’amministrazione “non ha agito nel rispetto della normativa”
“Il Comune – ribadiscono i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale – non ha quindi agito nel rispetto del quadro normativo che disciplina il potere di repressione degli abusi edilizi”.
All’udienza di novembre, peraltro, il Comune non si è neanche costituito.
Alla fine, i giudici hanno bocciato l’ordine di demolizione emesso dal Comune di Ardea. Un atto non valido fino a quando non rispolverà dai cassetti quella domanda di condono, la esaminerà e darà una risposta sull’accoglimento o meno.
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