Il TAR ha emesso il 3 dicembre una sentenza, per certi versi storica, riguardante il programma integrato urbanistico-edilizio in località “I Corsi”, nella via omonima, all’interno dell’area verde tutelata e boschiva castellana, che si trova all’interno del territorio del Comune di Nemi.
Parliamo di un Piano pari a 20mila metri cubi di cemento, un volume che, per intenderci, potrebbe equivalere a circa 100 normali appartamenti.
I giudici hanno respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata dai costruttori, mettendo fine a una lunga vicenda che intreccia interessi privati edili e tutela ambientale.
Parco dei Castelli, stop al maxi Piano edile in via dei Corsi
La vicenda ha avuto origine con il rifiuto da parte dell’Ente Parco dei Castelli Romani di concedere l’autorizzazione necessaria per il progetto edilizio.
Due provvedimenti di diniego, emessi rispettivamente nel 2009 e nel 2013, sono stati contestati dai promotori del piano, che li hanno ritenuti illegittimi e tardivi.
Secondo i ricorrenti, questi rifiuti avrebbero causato danni economici significativi, attribuendo la responsabilità all’Ente Parco per una condotta ritenuta antigiuridica.
Il progetto era stato bloccato dalla Regione Lazio nel 2015. La Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti (Area Autorizzazioni Paesaggistiche e valutazione ambientale strategica) il 3 dicembre 2015, aveva rigettato l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica. Blocco poi confermato da una sentenza del Tar del 2016.
Niente risarcimento dei danni per i costruttori
Il privato proponente nel 2018 ha presentato una istanza per chiedere, si legge sugli atti giudiziari: “…il risarcimento dei danni causati in conseguenza di illegittimi dinieghi di autorizzazione del Programma integrato di intervento di iniziativa privata in Nemi, loc. Corsi. Annullati con la sentenza n.5640/2016 emessa dal TAR Lazio – Sezione Seconda Bis, a seguito di ricorso n.8280/2014 ed attualmente passata in giudicato, essendo stata notificata il 31.5.2016 e il 6.6.2016, e non impugnata”.
Il ruolo dell’Ente Parco
Il Parco dei Castelli Romani ha difeso la propria posizione sostenendo che i dinieghi erano motivati dalla necessità di approfondire gli aspetti istruttori del progetto.
La complessità della questione, legata alla salvaguardia ambientale del territorio, ha richiesto un’analisi dettagliata e integrativa per verificare la compatibilità del programma edilizio con le norme di tutela vigenti.
L’ente ha inoltre respinto ogni accusa di colpa, affermando che i procedimenti seguiti erano pienamente legittimi.
La decisione del TAR: “No al Piano e no al risarcimento”
Dopo anni di dispute amministrative e giuridiche, il TAR ha stabilito che non vi erano i presupposti per accogliere la richiesta di risarcimento.
Nonostante i dinieghi iniziali siano stati annullati in sede giurisdizionale per difetti di motivazione e istruttoria, ciò non ha implicato una condotta illecita da parte dell’Ente Parco. La necessità di un’integrazione istruttoria dimostra che al momento delle decisioni contestate l’amministrazione non disponeva di tutti gli elementi necessari per esprimere un giudizio favorevole.
Inoltre, i giudici hanno sottolineato che le decisioni annullate non garantivano automaticamente il via libera al progetto. L’Ente Parco ha esercitato una discrezionalità tecnica legittima, volta a conciliare lo sviluppo urbanistico con la tutela degli interessi collettivi del territorio.
Implicazioni per il territorio
La sentenza ribadisce l’importanza di un bilanciamento tra sviluppo edilizio e salvaguardia ambientale, specialmente in aree di particolare pregio come il Parco dei Castelli Romani.
Le lunghe istruttorie e i controlli approfonditi sono giustificati dalla necessità di preservare un patrimonio naturale fragile e prezioso. Questo principio, secondo il TAR, giustifica l’operato dell’amministrazione e rende infondata la pretesa risarcitoria dei ricorrenti.
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