Il Tar però ha respinto il ricorso delle cinque aziende, Fbm Service S.r.l., Carrozzeria Roma Romano, “Peduzzi” S.r.l., Cooperativa Sociale Integrata Sirio e Cooperativa Sociale Integrata Kairos).
Le 5 aziende di Albano si erano opposte in Tribunale alla realizzazione di nuovi palazzi residenziali nell’area Artigianale che sorge nella zona sud della città, nei pressi dell’Appia bis.
Il progetto è promosso dalla società “Irma Immobiliare”. Un progetto che prevedeva (visto che il progetto è pressoché ultimato) la trasformazione di due edifici artigianali in complessi residenziali, con un ampliamento del 30% della volumetria esistente e una parte degli appartamenti destinata all’edilizia sociale a canone calmierato.
I motivi del ricorso in Tribunale delle 5 aziende
Il cuore della disputa risiede nella decisione del Comune di Albano Laziale di consentire il cambio di destinazione d’uso, una scelta che, secondo i ricorrenti, danneggerebbe le attività artigianali presenti nell’area, definite strategiche per la produttività locale.
Le aziende sostengono che tale intervento minacci i livelli occupazionali e il tessuto produttivo della zona, destinata a insediamenti industriali secondo le norme urbanistiche vigenti.
Il Comune di Albano ha motivato il proprio operato richiamando le disposizioni del “Piano Casa” regionale. Questo consente deroghe agli strumenti urbanistici per favorire la riqualificazione di edifici inutilizzati o in corso di completamento, purché rispettino specifiche condizioni, come l’inclusione di unità abitative per edilizia sociale.
La decisione del Tar del Lazio
Il TAR ha respinto il ricorso delle aziende, ritenendolo inammissibile e infondato.
I giudici del Tribunale Amministrativo hanno sottolineato che le aziende ricorrenti non hanno dimostrato un danno concreto e diretto derivante dal progetto.
Inoltre, è stato accertato che l’intervento edilizio rispetta pienamente le norme regionali e comunali.
La sentenza conferma anche che l’area interessata, pur essendo classificata come produttiva, include già edifici residenziali preesistenti.
La decisione permette il proseguimento dei lavori, già avviati, e sancisce il completamento del progetto residenziale.
Le aziende ricorrenti, oltre a vedere rigettate le proprie richieste, sono state condannate al pagamento delle spese processuali quantificate in 2.500 euro.
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