Il provvedimento risale ormai a due anni e mezzo fa, ma solo in questi giorni il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Lazio ha affrontato la questione. Una decisione che ha però soltanto dei risvolti economici.
La storia della Casa di riposo ad Anzio
La casa di riposo era stata autorizzata nel 2011 e nel 2021 c’era stata la voltura alla nuova società: un anno dopo è stata dichiarata dal Comune di Anzio la decadenza dell’autorizzazione.
A seguito di un’ispezione da parte di operatori dell’Asl Roma 6 era stata riscontrata “la presenza di personale amministrativo dipendente da altra società”.
Si legge quindi nel provvedimento del Tribunale:
“In forza di ciò – avendo ritenuto, anche dall’esame di documentazione richiesta alla ricorrente e da essa fornita, che l’effettiva gestione della struttura in argomento fosse in capo a detta società – la già citata Azienda sanitaria elevava sanzione amministrativa nei confronti di quest’ultima per esercizio della casa di riposo in assenza di atto autorizzativo”.
Il Comune di Anzio a sua volta ha ordinato la chiusura della struttura.
Ci sono voluti due anni e mezzo affinché i giudici esaminassero il caso.
La decisione del Tribunale
Si legge ancora nella sentenza del Tar:
“Come reso noto dall’amministrazione comunale e non contestato da parte ricorrente, dopo l’esecuzione della gravata ordinanza, la casa di riposo non aveva più ripreso l’attività, tuttora risultando chiusa”.
Di fatto da allora la struttura risultava essere chiusa.
La società che gestiva la casa di riposo sperava tuttavia che il giudice riconoscesse l’illegittimità dell’ordinanza di chiusura risalente al 2022, così da poter richiedere un eventuale risarcimento.
Niente da fare: per il Tribunale amministrativo il ricorso è improcedibile “per sopravvenuto difetto di interesse”.
In pratica, se la casa di riposo è ormai chiusa da più di due anni, che se ne parla a fare? Questa l’idea del giudice.
Non ci sarà dunque per i proprietari della struttura la possibilità di ottenere un risarcimento dal Comune di Anzio. Fermo restando che c’è sempre la possibilità di presentare un ulteriore ricorso al secondo livello di giustizia amministrativa, cioè al Consiglio di Stato.
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