Più che una disputa legale, sembra ormai che le parti cerchino di mostrare i muscoli, mandandosi “minacciosi messaggi ‘politici'” attraverso gli strumenti giuridici.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso dei costruttori e pertanto tutto torna in stand-by.
Pomezia, ai costruttori non piace la ‘promessa/minaccia’ grillina
Il nodo del contendere è la ‘promessa‘ della maggioranza politica guidata dall’ex sindaco Adriano Zuccalà, attuale capogruppo M5S in Regione Lazio, solo preannunciata ma mai divenuta effettiva, di voler fermare la maxi lottizzazione prevista da 2 società edili a Pomezia, all’interno della magnifica Tenuta verde di Pratica di Mare, un’area di grande valore archeologico e ambientale.
Il TAR si è pronunciato difatti sul ricorso presentato da due società immobiliari, Nova Lavinium s.r.l. e Alba Lavinium s.r.l., con il quale le stesse aziende edili intendevano chiedere l’annullamento della delibera del Consiglio comunale di Pomezia approvata a luglio 2022, appena prima della caduta della maggioranza Zuccalà.
Un documento con il quale la quale la maggioranza grillina approvava una deliberazione (mai divenuta operativa) dal titolo: ““Mozione – Atto di indirizzo per la revoca della delibera di Giunta 156 del luglio 2017: contrarietà all’accordo di programma Alba Lavinium”.
Tuttavia il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse attuale, visto che tale mozione non è mai divenuta effettiva e trasformata in atti amministrativi.
La maxi lottizzazione di Pratica di Mare: il ‘Parco’ edile Alba Lavinium
Scrivono i Giudici nella sentenza:
“Con il presente ricorso tali due società impugnano la deliberazione del Consiglio Comunale di Pomezia n. 27 del 5 luglio 2022, pubblicata sull’Albo Pretorio il 16 luglio 2022, avente ad oggetto “Mozione – Atto di indirizzo per la revoca della delibera di Giunta 156 del 7.08.2017: contrarietà all’accordo di programma Alba Lavinium”.
Con cui l’amministrazione comunale ha ritenuto “Di esprimersi nuovamente sul contenuto della delibera di giunta 156 del 7/08/2017, affermando in modo chiaro e palese la netta contrarietà all’accordo di programma urbanistico denominato “Parco Alba Lavinium” previsto nel Documento di Programmazione del 2017 … da(ndo) mandato al Sindaco e alla Giunta di revocare la Delibera di Giunta n. 156 del 7/08/2017 entro trenta giorni dall’approvazione della presente mozione.
In pratica la Giunta di Adriano Zuccalà ha deciso nel 2022 di ‘contestare’ la decisione presa dalla Giunta di Fabio Fucci nel 2017.
I costruttori di Pomezia temono ripercussioni sulla lottizzazione di Pratica di Mare
Le ricorrenti, nel riconoscere che si tratti di un mero “atto di indirizzo”, ne chiedono l’annullamento “tem(endo) che l’adozione della suddetta Delibera … possa finire per compromettere o comunque ulteriormente rallentare il procedimento di valutazione del nuovo “Programma integrato” (PRINT) degli interventi relativi alla Tenuta di Pratica di Mare o comunque ostacolare la ripresa dei lavori in Conferenza di Servizi”.
Tuttavia, il Comune di Pomezia, di recente, ha ribattuto in Tribunale che la delibera contestata non ha effetti immediatamente lesivi, trattandosi di un atto meramente programmatico.
Il Tribunale accoglie la tesi del Comune
Il TAR Lazio ha accolto la tesi del Comune, sottolineando che l’atto in questione è privo di rilevanza esterna diretta.
Si tratta di un indirizzo politico privo di effetti giuridici immediati, non essendo stato seguito da alcun provvedimento amministrativo definitivo.
Pertanto, secondo il Tribunale, le società ricorrenti non hanno al momento un interesse concreto e attuale a impugnare l’atto.
Il progetto originale, avviato nel 2016, prevedeva un accordo tra Nova Lavinium e il Comune di Pomezia per la creazione del ‘Parco’ edile, che avrebbe incluso la valorizzazione di siti storici come le aree urbiche di Lavinium e il celebre Heroon di Enea.
La delibera del 2017 aveva posto le basi per un accordo di programma tra gli enti pubblici coinvolti, ma le successive mosse del Consiglio Comunale hanno riaperto la discussione, mettendo in dubbio l’attuazione del piano.
La sentenza del TAR conclude che eventuali lesioni agli interessi delle società potranno essere contestate solo in presenza di atti applicativi successivi. Fino a quel momento, il ricorso è stato giudicato prematuro.
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