Il Tribunale Amministrativo Regionale Lazio ha respinto il ricorso presentato dal fallimento Marigliani Piero contro il Comune di Anzio, confermando la decadenza della concessione demaniale rilasciata nel 2013.
La decisione riguarda un contenzioso legato alla gestione di uno stabilimento balneare all’ingresso di Anzio, sulla via Ardeatina. Il Comune aveva dichiarato la decadenza della concessione e il fallimento Marigliani aveva cercato di impugnare tale decisione.
La vicenda dello stabilimento di Anzio e la concessione decaduta
Il caso nasce da una determina del 14 novembre 2023. Con tale determina il Comune di Anzio aveva dichiarato decaduta la concessione demaniale rilasciata alla ditta individuale Marigliani Pietro, ora sotto il controllo del curatore fallimentare.
Secondo l’Amministrazione, la decadenza era legata a motivi formali. Tra tali motivi spicca la mancata presentazione della corretta modulistica necessaria per avviare una procedura di avviso pubblico.
Il curatore fallimentare aveva impugnato la decisione, sostenendo che il Comune avesse violato la legge e che il provvedimento fosse infondato. Inoltre, il ricorso sottolineava che l’affitto di ramo d’azienda alla società “S. e L.” non fosse vietato dal codice della navigazione e che la mancata risposta da parte del Comune alla richiesta di autorizzazione avrebbe creato un “silenzio assenso”, ovvero una tacita approvazione.
Le motivazioni del ricorso
Il ricorso del fallimento Marigliani si articolava su diversi punti. In primo luogo, si contestava la validità della decadenza per motivi puramente formali, come la mancanza della modulistica. Il curatore inoltre aveva comunicato al Comune l’affitto d’azienda alla “S. e L.”, una pratica che, secondo il ricorrente, non avrebbe dovuto comportare alcun problema.
In secondo luogo, si lamentava che il Comune non avesse risposto tempestivamente alla richiesta di autorizzazione del curatore. Secondo il principio del silenzio assenso dunque questa avrebbe dovuto essere approvata tacitamente.
Infine, veniva contestato anche il fatto che il provvedimento di decadenza non tenesse conto dei compiti e delle prerogative del curatore fallimentare, il quale ha la responsabilità di gestire il patrimonio fallimentare e di garantire che vengano rispettate le normative in vigore.
La decisione del TAR: legittima la decadenza della concessione allo stabilimento di Anzio
Nonostante le argomentazioni del curatore fallimentare, il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati i motivi sollevati.
Il Tribunale ha sottolineato che la decadenza della concessione era legittima, dato che il provvedimento era stato adottato in base alla normativa vigente e alle procedure previste.
In particolare, il TAR ha ritenuto che l’affitto di ramo d’azienda non fosse sufficiente a giustificare una modifica delle condizioni della concessione, che continuava a restare in capo al concessionario originale.
Inoltre, è stato escluso che si fosse verificato un “silenzio assenso” a causa della mancata risposta del Comune, in quanto il termine per la risposta era stato rispettato.
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