La piazzetta del Popolo, nel cuore di Grottaferrata, è al centro di una controversia che ha coinvolto il mondo della ristorazione locale e l’amministrazione comunale.
A ricorrere al Tribunale è stato A.P., proprietario ma non gestore del locale dove è oggi ubicato un noto ristorante, nonché della piazzetta antistante. Il locatario e attuale gestore del ristorante è completamente estraneo a tutta la vicenda.
Il proprietario sostiene di aver investito notevoli risorse per valorizzare l’area attraverso una convenzione con l’Ente territoriale.
L’oggetto del contendere in Tribunale è la costruzione di una piccola piazza realizzata in una posizione strategica lungo il Corso del Popolo, che è, secondo A.P., di sua esclusiva proprietà fino al definitivo trasferimento del diritto dominicale al Comune di Grottaferrata.
Il caso si è acceso a livello giudiziario nel momento in cui il Comune di Grottaferrata l’occupazione di due distinte porzioni di tale piazzetta, intesa come suolo pubblico, ai titolari di due esercizi commerciali allocati dal lato opposto del citato Corso del Popolo.
Il proprietario della piazzetta ha deciso di opporsi a questa decisione presentando ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio.
La disputa sul diritto di proprietà a Grottaferrata
La vicenda nasce dalla decisione amministrativa di destinare parte della piazzetta, secondo il piano
particolareggiato approvato dal Comune di Grottaferrata, all’uso di altri esercizi commerciali.
A.P. contesta fermamente il provvedimento comunale, sostenendo che la gestione dell’area, in attuazione della convenzione, non autorizzerebbe una simile ‘distrazione’ del ‘suo’ bene.
L’area, infatti, nasce da un progetto finalizzato alla valorizzazione del territorio, e la cessione ad altri
esercizi metterebbe in pericolo l’equilibrio preventivato per il decoro e la funzionalità urbanistica.
I soggetti beneficiari, identificati con le sole iniziali T.F. e A.S., hanno visto così ripercuotersi direttamente le conseguenze di una scelta che, a detta di A.P., viola il principio della titolarità esclusiva nell’uso della piazzetta.
La proprietà della piazza
La controversia assume rilevanza anche per i numerosi aspetti normativi coinvolti.
A.P. afferma di essere ancora il legittimo proprietario dell’area, non avendo ancora ceduto definitivamente il diritto dominicale al Comune di Grottaferrata.
In questo contesto, egli ritiene che la concessione dello spazio ad altri esercizi commerciali sia in contrasto con le normative urbanistiche vigenti, in particolare i regolamenti OSAP del 2016 e del 2021.
Le autorizzazioni concesse a T.F. e A.S. non risponderebbero ai requisiti previsti dai regolamenti comunali in quanto per collegare gli esercizi commerciali alle aree attribuite occorre attraversare una strada con intenso traffico veicolare, ovvero Corso del Popolo.
La situazione si complica ulteriormente con l’installazione di dehors di forte impatto visivo, elemento che determinerebbe secondo il ricorrente un ulteriore squilibrio tra interessi economici e tutela del decoro urbano.
Il Tribunale dice ‘No’ al rinvio dell’udienza
Poco prima dell’udienza le parti in causa hanno chiesto al Tribunale un rinvio, poiché vi sarebbe stata in corso una trattativa per raggiungere un accordo.
Il TAR, anche con tono un po’ stizzito, ha negato la possibilità del rinvio:
“Il Tribunale ritiene di non poter concedere il chiesto rinvio […] tenuto anche conto che la discussione del ricorso è stata fissata in un’udienza straordinaria per realizzare la quale è stato richiesto alla struttura amministrativa del Tribunale un notevole sforzo organizzativo”.
Ricorso bocciato perché tardivo
Entrando nel merito della questione il Tribunale ha dichiarato che il ricorso da parte di A.P. è stato presentato troppo tardi, per cui
“il ricorso avverso i due provvedimenti concessori di cui si tratta è tardivo e, pertanto, irricevibile”.
Occhio alle date e si tenga presente che un ricorso al TAR va presentato entro 60 giorni.
Con il ricorso presentato in data 15 dicembre 2021 il proprietario aveva infatti contestato le concessioni di cui era venuto ufficialmente a conoscenza mediante comunicazioni ufficiali in data 19 ottobre 2021. Il ricorso sarebbe dunque stato presentato nei termini di legge.
Il TAR ha però eccepito che al ricorrente era nota l’esistenza dei due provvedimenti contestati già molto tempo prima, almeno dal 24 marzo 2021, che è la data da cui decorrono i 60 giorni entro cui presentare ricorso.
Il Tribunale condanna e ‘suggerisce’
Il Tribunale ha quindi rigettato il ricorso relativo alla piazza e condannato A.P. a rimborsare le spese legali, ovvero 1.500 euro ciascuno al Comune di Grottaferrata e a T.F., oltre alle spese generali.
Lo stesso Tribunale però ha ‘suggerito’ che “la parte ricorrente ha il diritto di far valere le sue pretese dominicali davanti al giudice ordinario”.
Il caso potrebbe dunque ancora non essere concluso, ma dalle carte traspare anche una volontà di accordo tra le parti.
Un caso emblematico
Il caso della Piazzetta del Popolo rappresenta un monito sulle difficoltà connesse alla conciliazione tra interessi privati e politiche di pianificazione territoriale, stimolando una riflessione più ampia sul futuro sviluppo urbanistico di Grottaferrata.
Un caso da cui merge la necessità di bilanciare valorizzazione economica e tutela del decoro, per garantire uno sviluppo armonico e sostenibile del territorio.
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