Doveva restituire al Comune di Anzio, secondo le accuse, 79 mila euro: invece non pagherà nulla.
L’accusa di danno economico alla ex dirigente
La vicenda ha avuto inizio con una citazione della Procura regionale della Corte dei Conti. Nel maggio 2022 i magistrati avevano accusato l’allora dirigente di aver causato un danno alle casse comunali per un importo di oltre 79.000 euro.
L’accusa si fondava su presunti “comportamenti omissivi e irregolarità nella gestione del conferimento dei rifiuti provenienti dalle mense e dalle cucine”, durante il periodo che va dal 12 novembre 2018 al 15 aprile 2020.
Nel mirino della Procura c’era l’affidamento del servizio di smaltimento a due società, la Rida Ambiente e la Refecta.
Secondo l’accusa, la dirigente avrebbe autorizzato il conferimento di rifiuti alla Refecta senza che vi fosse una giustificata esigenza, in quanto l’impianto principale, quello della Rida, era rimasto chiuso solo per due giorni nel periodo preso in esame.
La Refecta, infatti, era stata prevista come impianto di supporto, da utilizzare solo in caso di chiusura o impedimento dell’impianto principale.
L’utilizzo non corretto dell’impianto secondario avrebbe determinato un danno economico, poiché il prezzo praticato dalla Refecta era molto più elevato rispetto a quello della Rida.
Lo ‘sconto’ sulla condanna
La Procura ha contestato alla dirigente di non aver esercitato il dovuto controllo sul servizio, non avendo interrotto i conferimenti presso la Refecta nonostante le evidenti differenze di prezzo.
Tuttavia, la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ha accolto parzialmente la richiesta di risarcimento. I giudici hanno ridotto il danno erariale al 60% dell’importo inizialmente richiesto, pari a circa 42.674 euro.
Il ricorso dell’ex dirigente di Anzio
La ex dirigente, ritenendo ingiusta la sentenza, ha presentato appello, sostenendo che la Corte di primo grado non avesse adeguatamente valutato i fatti.
In particolare, ha sottolineato che non erano stati condotti accertamenti sufficienti per verificare le effettive capacità di ricezione dei rifiuti da parte dell’impianto della Rida. E non erano stati considerati nemmeno altri importanti fattori legati alla gestione dei rifiuti.
Inoltre, l’ex dirigente ha contestato il concetto stesso di “impianto di supporto”, spiegando che la Refecta era stata utilizzata proprio per accogliere i rifiuti che l’impianto principale non era in grado di smaltire.
Il Tribunale dà ragione alla ex dirigente
La Corte dei Conti, nell’esaminare l’appello, ha riconosciuto che alcuni dei motivi sollevati dall’appellante erano fondati, con particolare riferimento alla gestione della capacità di ricezione dell’impianto della Rida e alla necessità di considerare altri fattori tecnici.
Di fatto, la decisione finale della Corte ha portato all’assoluzione totale dell’ex dirigente, annullando la condanna inizialmente inflitta dalla Sezione giurisdizionale.
Insomma, non dovrà restituire nulla al Comune di Anzio.
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