Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato da un cittadino straniero contro il diniego di concessione della cittadinanza italiana da parte del Ministero dell’Interno.
Il cittadino straniero residente ad Aprilia aveva avanzato richiesta di cittadinanza nel 2016. La richiesta era stata respinta a causa di due episodi giudicati penalmente rilevanti: una condanna per rissa risalente al 2007 e una denuncia per guida in stato di ebbrezza del 2016.
Il Ministero, nel respingere l’istanza, aveva ritenuto tali episodi indicativi di una mancata affidabilità e di una non completa integrazione del richiedente nella comunità nazionale.
Il ricorrente aveva contestato questa valutazione. Aveva infatti sostenuto che i fatti erano risalenti ad anni prima e che non vi erano ulteriori precedenti penali a suo carico. Aveva inoltre sostenuto che conduceva una vita regolare, con lavoro stabile e reddito sufficiente a mantenere la propria famiglia in Italia.
La decisione del tribunale
Il TAR, tuttavia, ha ritenuto legittimo l’operato del Ministero. Il Tribunale ha evidenziato l’ampio potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione nella concessione della cittadinanza e la necessità di un’attenta valutazione della condotta complessiva del richiedente.
Secondo i giudici, la gravità dei reati commessi, in particolare la guida in stato di ebbrezza, incide negativamente sul giudizio di affidabilità e rispetto delle regole di convivenza civile, elementi fondamentali per l’inserimento nella comunità nazionale.
I giudici hanno ritenuto rilevante anche il fatto che nella domanda di cittadinanza il richiedente aveva omesso di dichiarare le precedenti condanne. Questa omissione secondo il TAR dimostra un’ulteriore mancanza di trasparenza e lealtà nei confronti dello Stato.
In conclusione, il Tribunale ha affermato che, nonostante l’assenza di altri episodi negativi e la condizione lavorativa stabile, gli elementi emersi giustificano il diniego della cittadinanza. Tali elementi infatti sono compatibili con una valutazione negativa circa l’effettiva integrazione e l’affidabilità del richiedente. Il ricorso, pertanto, è stato respinto.
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