Il terreno di Ardea: paesaggio agrario di valore o paesaggio urbano?
La società contestava il fatto che il proprio lotto, situato in una zona già urbanizzata, fosse stato inserito nel Ptpr come “Paesaggio Agrario di Rilevante Valore“, una classificazione che ne limita fortemente le possibilità edificatorie, ammettendo solo interventi minimi e legati ad attività agricole.
Secondo la società, tale classificazione non rispecchiava affatto la realtà del territorio: il terreno è infatti completamente circondato da edifici residenziali, ed è situato in una zona già ampiamente urbanizzata, priva di reale vocazione agricola.
La società aveva anche presentato una specifica osservazione al Piano chiedendo la riclassificazione dell’area come “Paesaggio dell’Insediamento Urbano“, ma la Regione aveva respinto la richiesta senza fornire motivazioni adeguate.
Il Tar: Le cartografie utilizzate vecchie e superate, sì alla riclassificazione del terreno di Ardea
Il TAR ha dato ragione alla società. Dopo aver dichiarato improcedibile il ricorso iniziale (in quanto relativo a versioni superate del piano), ha invece accolto il ricorso per motivi aggiunti, focalizzato sull’ultima versione del PTPR approvata nel 2021.
Secondo i giudici, la Regione Lazio ha commesso un errore evidente nel classificare il terreno come area agricola di pregio.
Il Piano si basava infatti su cartografie obsolete, risalenti a un volo aereo del 1998-1999, senza tener conto dell’evidente trasformazione urbanistica avvenuta negli anni successivi.
Inoltre, il TAR ha sottolineato che manca un’istruttoria adeguata e che la decisione della Regione risulta illogica, irragionevole e in contrasto con i dati di fatto.
La pianificazione paesaggistica deve riflettere l’effettiva realtà del territorio
In base alla normativa vigente, la pianificazione paesaggistica deve riflettere la realtà del territorio e tutelare effettivi valori paesaggistici, non basarsi su dati superati o astratti.
Il TAR ha quindi annullato la classificazione dell’area all’interno del PTPR, nella parte in cui era indicata come “Paesaggio Agrario di Rilevante Valore”, stabilendo che la Regione dovrà rivedere la propria valutazione in modo più coerente con la realtà del territorio.
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