Un contenzioso durato oltre un anno ha visto contrapposte la signora S. R. e la società cooperativa A. R. U. al Comune di Castel Gandolfo.
La vicenda, incentrata sul trasferimento di una licenza NCC, ha avuto come teatro il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio.
Al centro della disputa, l’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente (NCC), l’unica attiva nel Comune di Castel Gandolfo, ed una delle pochissime dei Castelli Romani, originariamente intestata a un altro soggetto e oggetto di voltura richiesta dai ricorrenti.
La questione è piuttosto ‘tecnica’: nonostante un nulla osta fosse stato rilasciato dal Comune, le complesse procedure burocratiche e le divergenze interpretative hanno portato le parti davanti al giudice.
Il nodo: la voltura della licenza del servizio auto NCC a Castel Gandolfo
La querelle ha preso avvio quando S. R. ha chiesto al Comune di Castel Gandolfo il trasferimento della licenza NCC.
Tuttavia, secondo l’Amministrazione, mancava la presentazione dell’istanza ufficiale tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), fatto che ostacolava il perfezionamento della procedura.
Nel frattempo, il Comune aveva ribadito il proprio consenso al trasferimento e prorogato l’autorizzazione originaria, ma questo non ha impedito alla parte ricorrente di insistere sul fatto che il “bene della vita”, così l’ha definito la ricorrente – ovvero l’effettiva disponibilità della licenza – non fosse ancora stato ottenuto.
Il TAR decide: nessuna nuova autorizzazione, solo voltura
Il Tribunale ha però smontato le pretese delle ricorrenti, sottolineando che, per legge, la licenza NCC può essere unicamente volturata, senza che venga rilasciata una nuova autorizzazione autonoma.
La normativa nazionale e regionale prevede infatti il trasferimento della licenza solo se il nuovo intestatario possiede i requisiti richiesti e se l’iter viene seguito correttamente.
Il Comune di Castel Gandolfo, secondo il Tar, ha agito nel rispetto della legge, concedendo quanto dovuto nei tempi e nelle modalità previste. Non sussisteva dunque alcun obbligo di consegna materiale di un nuovo documento, come invece sostenuto dalle ricorrenti.
Lezione per il futuro: attenzione alle procedure
A pesare sulla decisione finale anche il comportamento processuale delle ricorrenti. Il TAR ha evidenziato come la richiesta di voltura sia stata formalizzata solo durante il processo.
Per questo motivo, il Tribunale ha condannato S. R. e A. R. U. al pagamento delle spese legali sostenute dal Comune di Castel Gandolfo, riconoscendo la totale soccombenza della parte ricorrente.
Il caso evidenzia l’importanza di seguire correttamente tutte le fasi amministrative e burocratiche, soprattutto in ambiti delicati come quelli legati alle licenze per servizi pubblici.
Anche un nulla osta, se non accompagnato da un iter completo e conforme, può rivelarsi insufficiente a ottenere l’effetto desiderato.
In definitiva, il TAR ha ribadito un principio chiave. La Pubblica Amministrazione non è obbligata a rilasciare un nuovo titolo nei casi di subentro. Ma solo ad aggiornare l’intestazione del documento esistente. Purché il procedimento sia portato a termine secondo legge.
Conclusione: corretto il comportamento del Comune di Castel Gandolfo
Il contenzioso tra S. R., A. R. U. e il Comune di Castel Gandolfo si chiude con una netta vittoria dell’Ente locale. Una vicenda che fa scuola, ricordando a tutti gli operatori del settore quanto sia cruciale conoscere, rispettare e applicare la legge. Per evitare scontri giudiziari tanto lunghi quanto dispendiosi e soprattutto inutili.
Il servizio NCC a Castel Gandolfo, quindi, resterà in vigore, in virtù di una autorizzazione rilasciata dal Comune a fine gennaio scorso.
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