Un centro equestre ai Pratoni del Vivaro (località Domatore) è finito sotto la lente del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio.
Tre manufatti realizzati senza titolo edilizio (un girello per cavalli, un silos e un fienile con magazzino) hanno scatenato un contenzioso giudiziario durato quattro anni e probabilmente non ancora terminato.
A presentare il ricorso un privato, presumibilmente titolare del centro equestre, che ha fatto causa al Comune di Rocca di Papa.
La risposta del Comune di Rocca di Papa
L’area in questione ricade nella zona agricola E1 del Piano regolatore. Qui sono ammessi solo interventi agricoli, ricreativi e sportivi. Tettoie, silos e maneggi, presenti nel terreno in questione, risultano compatibili se temporanei e rimovibili.
A febbraio 2021 è stata presentata quindi al Comune di Rocca di Papa una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria per i tre manufatti. Il Comune ha subito chiesto il nulla osta del Parco Regionale Castelli Romani.
Ad aprile 2021 il Servizio Urbanistica ha inviato un preavviso di diniego al privato stesso. I motivi: presunta difformità urbanistica ed edilizia.
L’amministrazione di Rocca di Papa ha richiamato un parere negativo della Commissione Edilizia del 2008. Nessuna valutazione dettagliata è stata poi fornita.
Ricorso al Tar contro il Comune
Dopo le osservazioni tecniche, non è stato mai emesso un provvedimento finale. L’assenza di una decisione ha bloccato a tempo indeterminato l’iter autorizzatorio.
Il ricorrente ha denunciato il lungo stallo come lesivo del proprio interesse a regolarizzare i manufatti.
È stato depositato un ricorso al TAR per ottenere l’annullamento del preavviso di diniego.
Sono stati lamentati: travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Si sosteneva che i manufatti rispettano le norme di pianificazione e sono compatibili con il paesaggio.
Tribunale: quell’atto non conta
Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha rilevato che il preavviso di diniego è un atto endoprocedimentale, ossia interno al Comune stesso e non è un atto di diniego ‘ufficiale’.
Tale atto non provoca un danno immediato e quindi non è autonomamente impugnabile. Senza un provvedimento conclusivo, non sussiste interesse giuridico sufficientemente concreto. Ma il provvedimento conclusivo, dopo 4 anni, ancora non è stato emesso dal Comune di Rocca di Papa, in merito a questa richiesta di sanatoria.
Assenza del Comune e situazione paradossale
Il Comune di Rocca di Papa, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, come anzidetto. La mancata difesa in udienza ha portato il Tribunale a non pronunciarsi sul merito delle difformità urbanistiche.
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
La vicenda quindi in questo momento è come sospesa in un limbo. Il privato non può vedersi riconosciuta la legalità dei suoi manufatti, però questi ancora non sono stati dichiarati ‘abusivi’. Ma senza questa accusa ufficiale il privato non può nemmeno difendersi.
Tutto è fermo in attesa che il Comune di Rocca di Papa decida di smettere di girare intorno alla questione (da 4 anni) e dare l’autorizzazione o negarla.
L’udienza di merito ha ancor più sancito l’urgenza di una decisione amministrativa definitiva.
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