Dopo una lunga battaglia legale, a Nemi torna il servizio di noleggio con conducente (NCC).
Il Consiglio di Stato, secondo e ultimo grado della Giustizia amministrativa, ha accolto l’appello presentato da un operatore del settore, annullando la precedente decisione del Comune di revocare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
La sentenza definitiva segna un punto fermo nella vicenda, chiarendo che la pubblica amministrazione non può basare le proprie decisioni su motivazioni non precedentemente comunicate all’interessato nel corso del procedimento.
I Tribunali non sono concordi
La vicenda ha avuto origine nel settembre 2023. Il Comune di Nemi aveva allora revocato l’autorizzazione NCC e negato il nulla osta per l’utilizzo di un nuovo veicolo.
Le motivazioni addotte erano molteplici: mancanza di una rimessa idonea nel territorio comunale, assenza di una sede operativa accessibile all’utenza e cancellazione dell’impresa titolare della licenza dal Registro delle imprese.
Secondo l’Amministrazione, queste carenze compromettevano la regolarità dell’attività e giustificavano la revoca del titolo autorizzativo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, in prima battuta, aveva dato ragione al Comune, affermando che i requisiti territoriali previsti per gli NCC erano stati violati.
Tuttavia, la pronuncia è stata ribaltata in secondo grado dal Consiglio di Stato, che ha individuato gravi vizi procedurali.
È stato rilevato che la revoca era stata motivata anche da elementi mai comunicati in precedenza all’interessato. In particolare si fa riferimento alla mancanza della sede e la cancellazione dal Registro. Questo ha reso impossibile per il titolare difendersi adeguatamente nel corso del procedimento, violando i diritti garantiti dalla legge.
Il diritto al contraddittorio
Il punto chiave della decisione del Consiglio di Stato è proprio l’obbligo di trasparenza e partecipazione nei procedimenti amministrativi.
Quando un ente intende revocare un’autorizzazione, è tenuto a indicare fin dall’inizio tutte le motivazioni su cui fonderà il provvedimento finale.
In caso contrario l’interessato non può esercitare il proprio diritto di replica, e ogni ulteriore motivo inserito successivamente è da considerarsi illegittimo. Nel caso di Nemi, l’unico elemento regolarmente comunicato era l’asserita assenza della rimessa, mentre gli altri motivi sono stati introdotti solo nella fase conclusiva.
Il ruolo delle irregolarità formali
Il Consiglio di Stato ha anche sottolineato che l’istruttoria svolta dall’Amministrazione si è sviluppata in modo non coerente con le regole procedurali.
Gli accertamenti della Polizia Municipale, che hanno portato alla contestazione della nuova sede della rimessa, sono avvenuti dopo l’avvio del procedimento. E soprattutto non sono mai stati notificati all’interessato.
Anche questa condotta ha contribuito a rendere illegittimo il provvedimento finale, in quanto fondato su elementi estranei al confronto procedimentale e non contestati in tempo utile.
Conseguenze della sentenza
Il pronunciamento del Consiglio di Stato ha effetti immediati.
L’autorizzazione per l’attività NCC è stata ripristinata e il titolare potrà tornare a operare nel territorio comunale, sempre che permangano i requisiti previsti dalla legge.
La decisione rappresenta un precedente importante, non solo per il caso specifico ma per l’intera categoria degli operatori NCC, spesso soggetti a provvedimenti restrittivi da parte delle amministrazioni locali.
La sentenza riafferma il principio per cui ogni cittadino o impresa ha diritto a un processo amministrativo equo, fondato sulla comunicazione trasparente e sul rispetto delle garanzie procedimentali.
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