Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha confermato la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza comunale che imponeva la rimozione di una canna fumaria da un locale commerciale nel borgo di Nettuno.
Il Comune di Nettuno aveva notificato al ristorante la rimozione della canna fumaria il 7 gennaio 2025, con un atto a firma del Dirigente dell’Area Urbanistica. Adesso il TAR ha sospeso l’atto, almeno fino alla prossima udienza, fissata per il 13 maggio.
Il Comune, al momento, non si è costituito in giudizio, nonostante fosse già stato invitato con una precedente ordinanza a fornire una dettagliata relazione tecnica e amministrativa sulla vicenda.
Servono maggiori chiarimenti
Il TAR ha ribadito la necessità di ricevere chiarimenti sull’operato dell’amministrazione. L’ente comunale dovrà provvedere a depositare, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una relazione documentata.
In caso contrario, la mancata ottemperanza agli obblighi istruttori da parte del Comune potrebbe avere conseguenze anche gravi per l’ente pubblico, come disposto dalla legge.
La controversia ruota attorno alla presunta abusività della canna fumaria installata nel locale. Il TAR ha però ritenuto per ora opportuno mantenere sospesa l’esecuzione dell’ordinanza comunale, in attesa che il Comune di Nettuno chiarisca la propria posizione.
In assenza di una difesa formale da parte dell’amministrazione, il tribunale ha sottolineato l’urgenza di ricevere i chiarimenti richiesti, per poter valutare nel merito la legittimità del provvedimento impugnato.
A rischio l’apertura del ristorante
La partita resta dunque aperta, ma per ora la diffida resta congelata.
Tutto rimandato alla prossima udienza del 13 maggio, quando il TAR dovrà decidere se prorogare la sospensione o dare il via libera all’ordinanza comunale. E questo potrebbe significare anche la sopravvivenza stessa del ristorante, che senza canna fumaria non potrebbe rimanere aperto. A meno che non si metta in regola.
In Italia, l’installazione di una canna fumaria, come quella esterna o condominiale, può essere considerata un abuso edilizio se non è stata denunciata tramite SCIA (Segnalazione di Inizio Attività) o se non è rispettata la normativa in termini di altezza, distanza dal tetto, materiali utilizzati e manutenzione.
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