Un privato cittadino, proprietario di un appartamento al piano primo di un fabbricato, con accesso tramite scala esterna in zona sottoposta a ben tre vincoli di tutela (sismico, paesaggistico e archeologico) si è visto negare dal Comune di Ariccia il via libera paesaggistico per una serie di interventi realizzati, a suo dire, prima dell’acquisto dell’immobile avvenuto nel giugno 2022.
La vicenda, però, non si è conclusa con il ‘No’ dell’amministrazione locale, ma è approdata nelle aule del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio.
Si tratta di piccoli abusi, ma il problema non sta tanto nella loro estensione, quanto nella regolarità di tali opere.
Ariccia, ampliamento “soft” dell’immobile o nuova cubatura?
Il cuore della disputa risiede infatti nella natura degli interventi eseguiti.
Il proprietario, tramite un tecnico di fiducia, aveva presentato un’istanza di compatibilità paesaggistica per sanare opere che, secondo la sua dichiarazione tecnica, non avrebbero comportato “creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.
Nello specifico, si parlava della chiusura di un sottoscala per ricavarne un locale tecnico, della modifica di una scala esterna, della sostituzione della ringhiera di un portico con un parapetto in muratura, di una diversa distribuzione degli interni e della realizzazione di canne fumarie e di una finestra sul tetto.
Una descrizione che, evidentemente, non ha convinto il Comune di Ariccia.
Il doppio “No” del Comune di Ariccia: area plurivincolata
Dopo un iniziale “stop” della Soprintendenza, poi rientrato con un annullamento in autotutela, il Comune di Ariccia ha emesso un diniego definitivo alla compatibilità paesaggistica.
La motivazione è stata perentoria: le opere realizzate avrebbero configurato un aumento di superficie utile e/o volume consistente.
Quindi, secondo il parere dell’amministrazione, in palese contrasto con le normative urbanistiche locali e con l’articolo 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che esclude la sanatoria per interventi che abbiano determinato un incremento di cubatura.
Una bocciatura senza appello che ha spinto il privato a impugnare il provvedimento comunale di fronte alla giustizia amministrativa.
Ricorso contro il Comune di Ariccia: la linea dura del privato
Il ricorrente, con un atto giudiziario che ha superato abbondantemente i limiti ‘dimensionali’ consentiti – circostanza che ha portato il TAR a sanzionarlo economicamente –, ha insistito sulla presunta natura di “superfici accessorie” degli interventi, negando la creazione di nuova volumetria e sostenendo l’assenza di un reale danno ai valori paesaggistici.
Il proprietario ha richiesto di sentire testimoni per provare la vetustà degli abusi, risalenti a suo dire al 1986. Il Comune di Ariccia ha mantenuto la sua posizione, costituendosi in giudizio per difendere la legittimità del proprio operato.
Il Tribunale dà ragione al Comune di Ariccia
La vicenda giudiziaria è entrata nel vivo, con uno scambio serrato di memorie e documenti tra le parti.
Il Tribunale ha infine respinto il ricorso del proprietario dell’immobile e lo ha condannato sia a pagare il doppio del costo delle normali spese giudiziarie (contributo unificato) che a risarcire il Comune di Ariccia con 1.500 euro.
Al proprietario dell’immobile resta ora la possibilità di appellarsi all’ultimo grado della giustizia amministrativa, cioè il Consiglio di Stato entro 60 giorni dalla notifica della sentenza del TAR.
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