Un residente si batte con le unghie e con i denti contro un’ordinanza di demolizione, rivelando una storia con risvolti inaspettati e un “abusivismo” che affonda le radici nel lontano 1961.
La vicenda, culminata in una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, ha visto contrapporsi il proprietario di una casa in centro e il Comune di Marino, con l’intervento di un terzo interessato, un vicino di casa.
Al centro della disputa una canna fumaria posta sul terrazzo di un’abitazione di proprietà altrui, ritenuta abusiva dall’amministrazione comunale di Marino.
Demolizione imminente? La “sorpresa” al piano superiore
Tutto ha inizio con un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Marino nell’aprile 2021.
L’ingiunzione intimava al ricorrente di abbattere la canna fumaria a servizio del suo appartamento, rea di essere stata realizzata senza alcun permesso edilizio e, per di più, su una proprietà non sua.
Il proprietario della canna fumaria, però, non ci sta e impugna il provvedimento, forte di un’argomentazione che getta una luce completamente diversa sulla vicenda.
L’uomo sostiene che, al momento dell’acquisto del suo appartamento nel lontano giugno del 2000, la controversa canna fumaria era già lì, un elemento preesistente e consolidato nella struttura dell’edificio.
Abuso “storico”: una canna fumaria anziana di 60 anni
La difesa del proprietario della canna fumaria si concentra su un punto cruciale: l’opera risalirebbe addirittura al 1961, anno di una variante alla licenza edilizia originaria. Un “abusivismo” datato, quindi, di cui l’attuale proprietario non si sentirebbe responsabile.
A far scattare l’azione del Comune di Marino è stata la segnalazione del nuovo proprietario del terrazzo soprastante, che ha portato a un sopralluogo e alla constatazione della presenza della canna fumaria “irregolare”.
Sanatoria negata: un errore fatale del Comune di Marino?
Nel tentativo di risolvere la situazione, il proprietario della canna fumaria ha presentato una richiesta di sanatoria al Comune di Marino, appellandosi a una recente normativa in materia edilizia.
Tuttavia, il Comune di Marino ha respinto l’istanza, motivando il diniego con una presunta carenza di documentazione e, soprattutto, con la mancata presentazione di un accertamento di compatibilità paesaggistica, visto il vincolo esistente sull’area.
Ma qui arriva il colpo di scena. Il Tribunale ha accolto il ricorso del proprietario della canna fumaria, per questo specifico punto, ritenendo che il Comune abbia commesso un errore nella valutazione della richiesta di sanatoria.
Secondo i giudici l’amministrazione avrebbe dovuto seguire una procedura diversa, prevista dalla nuova normativa, che prevede l’acquisizione del parere paesaggistico direttamente da parte dell’ente comunale.
Demolizione sospesa, ma la battaglia continua
Nonostante la parziale vittoria sulla sanatoria, il TAR ha comunque respinto il ricorso principale contro l’ordinanza di demolizione.
I giudici hanno ritenuto che la canna fumaria non potesse essere considerata un mero “volume tecnico” date le sue dimensioni e la sua visibilità, e che la mancanza di autorizzazione paesaggistica costituisse una violazione sufficiente a giustificare l’ordine di abbattimento.
Tuttavia, l’accoglimento del ricorso sulla sanatoria ha un effetto importante: l’efficacia dell’ordinanza di demolizione è stata sospesa.
Il Comune di Marino dovrà ora riesaminare la richiesta di sanatoria alla luce delle corrette procedure indicate dal Tribunale.
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