Un ambizioso tentativo di aggirare le norme urbanistiche si è infranto contro il muro della giustizia amministrativa. A Torvaianica, frazione balneare del comune di Pomezia, un privato cittadino ha cercato di trasformare un terrazzo coperto in un mini attico residenziale sfruttando le agevolazioni del Piano Casa regionale.
Il caso ha avuto luogo in via Svezia, che si trova nella parte sud di Torvaianica. L’operazione, però, è stata ritenuta illegittima dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, che ha confermato l’ordinanza di sospensione dei lavori e demolizione emessa dal Comune di Pomezia.
A Torvaianica i lavori nel sottotetto “fantasma”
La vicenda ha inizio nel marzo 2019, quando il proprietario dell’immobile presenta una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) per il “recupero” di un sottotetto al terzo piano di una bellissima palazzina in via Svezia.
Peccato che, secondo le verifiche del Comune, quel sottotetto non risultava tale, ma un semplice terrazzo coperto. Un fatto evidenziato anche dalla documentazione edilizia preesistente, risalente a precedenti permessi e una Dichiarazione di Inizio di Attività del 2008.
L’amministrazione comunale di Pomezia ha subito bloccato i lavori, contestando la carenza di documentazione e l’inapplicabilità della legge regionale sul recupero dei sottotetti.
Il Comune non ci sta: “Quello di Torvaianica era un terrazzo, non un volume recuperabile”
Le motivazioni del Comune di Pomezia sono state chiare: l’intervento, di fatto, configurava una vera e propria trasformazione di un’area non residenziale in spazio abitativo, eludendo le normative più stringenti previste per le nuove costruzioni o gli ampliamenti.
Il Piano Casa, infatti, è concepito per il recupero di volumi esistenti con determinate caratteristiche, non per la creazione ex novo di unità immobiliari camuffate da “sottotetti”.
La tesi del privato, che sosteneva una lettura “sostanziale” del terrazzo come volume chiuso, non ha convinto i giudici del TAR.
La sentenza del Tar su Torvaianica: “Nessun sottotetto legittimo da recuperare”
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto integralmente il ricorso del privato, confermando la legittimità dell’ordinanza di demolizione.
I giudici hanno sottolineato come la legge regionale sul recupero dei sottotetti presupponga l’esistenza di un volume legittimamente realizzato, con una destinazione d’uso diversa da quella abitativa, che si intende “recuperare”.
Nel caso specifico, non esisteva alcun sottotetto con tali caratteristiche, ma un semplice terrazzo coperto, la cui trasformazione in mini attico è stata ritenuta un abuso edilizio a tutti gli effetti.
Precedenti edilizi “lacunosi” e un tentativo di sanatoria tardivo
A pesare sulla decisione del TAR anche la ricostruzione dei precedenti edilizi fornita dal privato, ritenuta “carente e frammentaria”.
In particolare, una DIA del 2010, citata dal ricorrente come prova della preesistenza di locali tecnici, è stata giudicata non idonea a dimostrare l’effettiva trasformazione del terrazzo in un volume chiuso.
Inoltre, il tentativo tardivo di sanatoria, invocato dal privato, non ha trovato accoglimento, visto che la demolizione è considerata un atto dovuto di fronte a un abuso accertato.
Le spese legali a carico del privato
La sentenza del TAR non lascia spazio a interpretazioni: l’intervento realizzato a Torvaianica è illegittimo e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi precedente.
Il privato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Pomezia, quantificate in duemila euro, oltre oneri accessori.
Una vicenda che suona come un monito per chiunque tenti di aggirare le regole urbanistiche. Spacciando per “recupero” più ampliamento ciò che in realtà è una nuova costruzione abusiva.
Il privato ha naturalmente facoltà di presentare ricorso in secondo grado contro tale sentenza presso il Consiglio di Stato.
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