Con una nuova sentenza, i giudici amministrativi hanno dichiarato improcedibile il ricorso promosso dalla società La Fossa S.r.l., che contestava il trasferimento gratuito di quei terreni dal Demanio al Comune di Ardea, avvenuto nel 2017 in base al cosiddetto federalismo demaniale.
Secondo quanto emerso in giudizio, la società privata riteneva di avere diritti su parte di quei terreni in virtù di una scrittura privata del 1986 stipulata con un membro della famiglia Sforza Cesarini.
Tuttavia, sia il TAR che, prima ancora, il Tribunale civile di Roma hanno escluso che tale documento potesse valere come titolo di proprietà.
Non valida la vendita dei terreni di Ardea
Il Tribunale ordinario, infatti, con una sentenza passata in giudicato nel 2023, ha rigettato in via definitiva la domanda della società. Il motivo? La scrittura del 1986 non aveva né data certa, né era mai stata trascritta nei pubblici registri.
Inoltre, mancavano un atto pubblico conforme alla legge e la prova dell’effettivo verificarsi della condizione sospensiva prevista nel contratto.
A fronte di ciò, per il TAR, è venuto meno ogni interesse giuridico attuale da parte della società La Fossa nel chiedere l’annullamento degli atti con cui il Comune di Ardea ha ottenuto il trasferimento del compendio demaniale.
Anche se il ricorso fosse stato accolto, infatti, i terreni sarebbero comunque rimasti nella disponibilità dello Stato, che ne detiene la proprietà dal 1999.
Tribunale boccia il ricorso
Il Tribunale amministrativo ha inoltre dichiarato irricevibili i motivi aggiunti depositati dalla società nel 2024 per impugnare il decreto di trasferimento del Demanio e altri atti istruttori.
Secondo i giudici, tali atti erano noti o conoscibili dalla società fin dal 2017 o, al più tardi, dal 2019, quando aveva effettuato un accesso agli atti. La tardività ha dunque chiuso anche questa porta.
Terreni Salzare restano al Comune di Ardea, spese compensate
Con questa sentenza, il TAR ha messo un punto fermo. La società La Fossa non ha titolo sui terreni di Le Salzare e non può ottenere alcun beneficio dall’annullamento degli atti amministrativi contestati.
Considerata la complessità della vicenda e l’assenza di dolo o colpa grave, i giudici hanno disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
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