Lo stabilimento di Anzio sosteneva infatti che, a causa della pandemia da COVID-19, avrebbe dovuto beneficiare di una riduzione del canone per l’utilizzo del demanio marittimo.
Secondo quanto emerso, lo stabilimento aveva ricevuto dal Comune un avviso di pagamento relativo alla concessione sull’area demaniale dove opera dal 2011.
Le contestazioni dello stabilimento di Anzio
L’azienda contestava l’importo richiesto sotto vari aspetti:
- chiedeva uno sconto del 50% per via delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria;
- criticava la classificazione di alcune strutture come “pertinenze” che aumentavano il canone:
- sosteneva che i criteri usati per calcolare l’importo fossero sbagliati.
Il TAR ha però rigettato tutte le motivazioni presentate.
La sentenza del TAR
Riguardo alla pandemia, i giudici hanno spiegato che la legge consente una riduzione del canone solo in caso di danni fisici al bene pubblico concesso, come l’erosione della spiaggia. Non la consente in presenza di semplici difficoltà economiche o riduzione dei profitti.
La normativa invocata prevede invece che la riduzione venga concessa solo dopo una verifica tecnica da parte dell’autorità marittima. Nel caso specifico quella verifica non è mai avvenuta.
Anche la richiesta di applicare un regolamento regionale, che prevederebbe sconti in altri casi, è stata respinta perché non riguarda il demanio marittimo, ma solo fiumi e laghi.
Il problema delle “pertinenze”
Per quanto riguarda le pertinenze – cioè le strutture presenti sull’area, come cabine o magazzini – il TAR ha considerato valide le prove fornite dall’Agenzia del Demanio. Tali prove dimostrano infatti come tali opere fossero già di proprietà dello Stato.
Infine, il ricorso contro il metodo di calcolo basato sui valori immobiliari commerciali (e non terziari) è stato giudicato infondato.
I giudici hanno spiegato che, per attività come bar e ristorazione svolte all’interno dello stabilimento, è corretto usare i valori commerciali.
La sentenza di un giudice civile del 2014 richiamata dall’azienda, che in passato aveva stabilito criteri diversi, non ha valore vincolante in questo nuovo procedimento, perché riguarda annualità differenti.
Pur rigettando il ricorso, il Tribunale ha deciso di non imporre il pagamento delle spese legali, considerando che si trattava di questioni nuove e complesse.
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