I giudici del TAR hanno riconosciuto la legittimità dell’azione dell’Amministrazione comunale di Nettuno, che aveva ordinato l’abbattimento di strutture prive di autorizzazione edilizia e non coperte da concessione.
Il contenzioso nasce nel 2016, quando il Comune di Nettuno aveva effettuato un sopralluogo congiunto tra i propri tecnici e la Capitaneria di Porto di Anzio.
Il sopralluogo aveva evidenziato nuove irregolarità edilizie sul tratto di litorale in concessione allo stabilimento balneare.
Il Comune di Nettuno aveva già emesso un ordine di demolizione nel 2015.
Le nuove opere abusive non risultavano incluse in quel precedente ordine di demolizione. Per questa ragione, il Comune ha prima annullato quel provvedimento e poi ne ha emesso uno nuovo. Quest’ultimo, più ampio, ordinava l’eliminazione di tutte le strutture abusive riscontrate, vecchie e nuove.
Le contestazioni dello stabilimento balneare di Nettuno
La società titolare dello stabilimento balneare di Nettuno ha contestato l’intera procedura.
Ha infatti sostenuto che l’annullamento del primo ordine di demolizione fosse contraddittorio, che non fosse stata avviata una corretta istruttoria e che le opere oggetto di contestazione fossero già state rimosse oppure regolarmente autorizzate in passato.
In particolare, la società ha fatto a vicende risalenti agli anni Ottanta. All’epoca infatti la costruzione della nuova strada litoranea avrebbe obbligato a ricollocare, senza autorizzazioni formali ma con il consenso tacito del Comune, parte delle strutture balneari.
La società ha anche chiesto il risarcimento per i danni subiti a causa della perdita di parte dell’area in concessione.
Il Tribunale dà ragione al Comune di Nettuno
Il Tribunale ha respinto tutte le argomentazioni della società. I giudici hanno chiarito che l’annullamento del primo ordine di demolizione è stato legittimo, essendo necessario per ampliare l’elenco delle opere da rimuovere.
Hanno inoltre sottolineato che il tempo trascorso tra il primo e il secondo provvedimento — circa dieci mesi — non compromette la validità dell’azione amministrativa.
Anzi, hanno ribadito che l’Amministrazione ha agito nel rispetto dell’interesse pubblico, non dovendo dimostrare ulteriori motivazioni specifiche quando si tratta di reprimere abusi edilizi.
Quanto alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, il TAR ha fatto notare che la società era già a conoscenza della situazione e aveva partecipato al sopralluogo che aveva portato alla nuova ordinanza.
Le motivazioni della decisione del Tribunale
Secondo i giudici, la società non è stata in grado di produrre alcuna prova concreta della regolarità delle opere contestate. Anzi, nella stessa documentazione presentata, ha ammesso di aver spostato alcune strutture senza che vi fossero stati provvedimenti autorizzativi definitivi.
Infine, anche il riferimento alle vicende storiche dello stabilimento balneare, tra cui lo spostamento forzato a seguito della costruzione della strada costiera, non ha influito sul giudizio del Tribunale. I giudici hanno considerato la mancanza di titoli edilizi un elemento decisivo per confermare l’abusività delle opere.
In sintesi, per i giudici del TAR l’azione del Comune di Nettuno nei confronti dello stabilimento è stata pienamente legittima.
Il Tribunale ha sentenziato che le opere abusive dovevano essere rimosse. Le motivazioni addotte dalla società non sono state ritenute sufficienti a giustificarne il mantenimento.
Il ricorso è stato quindi rigettato in toto, compresa la richiesta di risarcimento danni.
Per i titolari dello stabilimento balneare c’è la possibilità di appellarsi all’ultimo grado della giustizia amministrativa ovvero al Consiglio di Stato.
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