Con una sentenza pronunciata nei giorni scorsi, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha messo fine a una controversia urbanistica che durava da anni.
L’immobile privato utilizzato anche come ambulatorio medico realizzato in via Cavalier d’Arpino 2/B, nella zona di Vermicino, è stato dichiarato non sanabile e quindi privo dei requisiti per ottenere il condono edilizio, in sostanza abusivo.
Al suo posto, secondo i piani urbanistici comunali, deve sorgere un parco pubblico, come stabilito da tempo nei documenti di pianificazione territoriale del Comune di Frascati.
Frascati, ambulatorio medico al posto del parco pubblico
L’area oggetto della disputa rientra da oltre quarant’anni nel Piano di edilizia economica e popolare (PEEP) di Vermicino, approvato dalla Regione Lazio con deliberazione n. 6193 del 12 novembre 1982 e successivamente integrato nel 1984.
La zona di cui si è occupato il Tribunale è espressamente destinata a “verde parco pubblico”, quindi inedificabile per legge.
Il Comune di Frascati aveva deliberato già nel 1988 l’occupazione in via d’urgenza di quell’area, anche se l’occupazione non fu mai formalizzata con un’espropriazione.
La richiesta di condono: una battaglia lunga trent’anni
La richiesta di condono risale al 1° marzo 1995, presentata dalla C. C. P. 2000, poi subentrata nella proprietà l’I. Srl. Per decenni, la società ha tentato di ottenere il via libera alla sanatoria dell’immobile, costruito senza titolo in un’area vincolata.
Il Comune di Frascati ha respinto l’istanza con provvedimento del 4 marzo 2020, notificato il 7 aprile 2021, motivando il diniego con la presenza di un vincolo urbanistico assoluto all’edificazione.
Il Tar conferma: vincolo di Frascati è valido
Secondo la sentenza del TAR del Lazio, i vincoli di destinazione a verde pubblico contenuti nel PEEP di Vermicino, anche se approvati oltre 40 anni fa, non possono considerarsi decaduti.
Il collegio ha stabilito che non si tratta di vincoli espropriativi (che hanno una durata temporale), ma di vincoli conformativi, legati alla pianificazione urbanistica e pienamente validi nel tempo.
In particolare, il PEEP era stato approvato come variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Frascati, adottato con DPR 19 dicembre 1967.
Frascati, nessun diritto al condono
La normativa edilizia (in particolare l’art. 33 della legge 47/1985) esclude il condono per opere realizzate in violazione di vincoli assoluti di inedificabilità.
E il caso di via Cavalier d’Arpino rientra proprio in questa fattispecie.
La società aveva sostenuto che il vincolo fosse decaduto per decorso dei termini previsti dalle leggi sull’espropriazione, ma i giudici hanno chiarito che ciò non influisce sul divieto di edificazione imposto dalla destinazione urbanistica dell’area.
Il Tribunale ha infine riconosciuto la piena legittimità dell’operato del Comune di Frascati, respingendo tutte le motivazioni del ricorso avanzato dalla società I. Srl.
Non solo il diniego è risultato conforme alla normativa urbanistica e ambientale, ma non è stato rilevato alcun vizio procedurale tale da giustificare un annullamento.
Frascati, ora recupero dell’area
La sentenza conferma dunque la volontà dell’amministrazione comunale di restituire alla cittadinanza uno spazio verde previsto già dagli strumenti urbanistici degli anni Ottanta.
Bisogna ora vedere se il Comune di Frascati interverrà nell’area di via Cavalier d’Arpino pewr destinarla a verde pubblico, come previsto originariamente. Nessuna sanatoria, nessuna deroga: il territorio torna al suo disegno originario.
La società ha facoltà di presentare ricorso presso l’ultimo grado della giustizia amministrativa ovvero il Consiglio di Stato.