La giustizia amministrativa ha messo la parola fine a una lunga battaglia burocratica, tra una società immobiliare e la Regione Lazio.
Il Tar si è pronunciato dando ragione alla società contro la Regione, che aveva tentato di imporre un vincolo paesaggistico di “area boscata” su un terreno di proprietà dell’Immobiliare a Latina.
La sentenza del TAR ha accolto il ricorso dell’Immobiliare, annullando la delibera regionale che applicava il vincolo. Il motivo? Quel bosco su quel terreno a Latina, di fatto, non c’è mai stato, almeno non secondo la legge e la destinazione urbanistica dell’area.
Una storia che parte da lontano: il “bosco” spuntato dal nulla
La vicenda ha radici nel Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.) del Lazio, approvato nel 2021.
In quella sede, una porzione di circa 29.000 mq di terreno della Immobiliare Apus, nel catasto del Comune di Latina, era stata “colorata di verde” sulla mappa, indicandola come “area boscata”, dunque sottoposta a vincolo paesaggistico.
Un vincolo che, di fatto, limita fortemente la possibilità di costruire o modificare l’area.
Il problema? Questo vincolo non risultava nella tavola B n. 35 del foglio 400 allegata al P.T.P.R. adottato nel 2007.
In pratica, il “bosco” nel catasto del Comune di Latina è “spuntato fuori” solo al momento dell’approvazione finale del Piano, lasciando la società senza possibilità di difendersi o presentare osservazioni in tempo utile.
Per questo motivo, una precedente sentenza del TAR del 2022 aveva già annullato parzialmente il P.T.P.R., obbligando la Regione a riattivare il procedimento e a confrontarsi con Immobiliare Apus.
La Regione ci riprova, ma senza prove (del bosco)
Nonostante l’ordine del giudice, la Regione Lazio, nel luglio 2023, ha riadottato il vincolo, senza però avviare un vero contraddittorio con la società di Latina e, soprattutto, senza effettuare le verifiche tecniche necessarie per accertare la reale presenza di un bosco.
Si è limitata a ribadire la classificazione errata già contenuta nel P.T.P.R. annullato.
La difesa di Immobiliare Apus si è basata su un principio fondamentale della normativa paesaggistica: il Codice dei beni culturali e del paesaggio. L’articolo 142, comma 2, stabilisce che il vincolo di “area boscata” non si applica a quelle zone che al 6 settembre 1985 erano già delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A (centri storici) o B (aree già edificate o parzialmente edificate).
Il terreno dell’Immobiliare ricade nel “comprensorio R6” del vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Latina, approvato nel 1972.
Ebbene, una precedente sentenza del TAR di Latina del 2023, già passata in giudicato, aveva chiarito che le zone “R” del P.R.G. di Latina corrispondono proprio alle zone “B” previste dalla normativa nazionale.
Questo significa che, fin dal 1985 (e anche prima, visto che il PRG è del ’72), l’area della discordia a Latina era classificata come “parzialmente edificata” e non come bosco.
La Regione non ha fornito alcuna prova che confutasse questa classificazione o che dimostrasse l’esistenza di un bosco con le caratteristiche richieste dalla legge (ad esempio, con la copertura arborea superiore al 50% della superficie).
Anzi, in atti risulta che le piante presenti fossero principalmente eucalipti, di origine artificiale e destinati alla produzione di legna, rientrando in un’altra casistica che esclude il vincolo.
La sentenza del TAR: il “bosco fantasma” non regge
Il TAR Lazio-Roma, nell’udienza del 13 maggio 2025, ha accolto pienamente le argomentazioni di Immobiliare Apus. La sentenza ha ribadito che, indipendentemente dalla nomenclatura usata nel P.R.G. di Latina, la sostanza era chiara: l’area rientrava nelle zone escluse dal vincolo paesaggistico di bosco.
In sostanza, la Regione non poteva semplicemente “colorare di verde” una mappa senza un’accurata istruttoria e senza considerare la reale destinazione urbanistica del terreno al momento chiave, il 1985.
La mancanza di un effettivo contraddittorio con la società e la totale assenza di accertamenti tecnici in loco hanno definitivamente compromesso la pretesa della Regione.
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