Al centro della controversia un tratto di strada vicinale il cui tracciato è stato oggetto di profonde divergenze tra amministrazione e proprietari.
Il sindaco riteneva che il cancello ostacolasse il passaggio sulla strada pubblica, mentre i ricorrenti sostenevano che la strada pubblica non attraversasse affatto il fondo di loro proprietà.
La disputa ha preso avvio nel 2021, con l’ordinanza sindacale n. 324 del 7 settembre, poi impugnata dai proprietari davanti al TAR.
Il nodo della strada di Velletri a due passi dall’Appia
Il cuore della questione ruotava attorno all’esatta collocazione della strada.
Secondo il Comune di Velletri, questa attraversava il terreno di una società privata, terminando in prossimità del chilometro 33 della via Appia Nuova sud, dove era collocato il contestato cancello. Siamo all’incirca nella zona sotto il ripetitore di Poggi d’oro.
Tuttavia, i ricorrenti hanno fornito prove documentali – tra cui planimetrie catastali e documenti relativi a una procedura di esproprio avviata da ACEA – che dimostrerebbero come la strada pubblica si interrompa ben prima dell’area privata.
Il cancello, dunque, non impedirebbe alcun passaggio pubblico.
Il Comune di Velletri non prova le sue ragioni
Di fronte a queste evidenze, il Comune di Velletri non è riuscito a presentare elementi documentali in grado di confutare la ricostruzione dei proprietari.
Nella propria memoria difensiva, l’amministrazione si è concentrata su altri aspetti del ricorso, evitando di affrontare nel merito la questione centrale: ovvero, se effettivamente la strada attraversasse o meno il fondo in questione.
La documentazione presentata si è rivelata insufficiente, priva di atti istruttori capaci di giustificare l’ordinanza di rimozione del cancello.
Il Tribunale ribalta la decisione del Comune di Velletri
Il TAR del Lazio ha accolto quindi il ricorso, giudicando fondato il secondo motivo tra quelli avanzati dai ricorrenti.
In base al principio della “ragione più liquida”, che consente di decidere sulla base dell’argomento giuridico più chiaro e risolutivo, il Tribunale ha annullato l’ordinanza comunale.
Secondo il giudice, l’onere della prova spettava all’amministrazione, che avrebbe dovuto dimostrare in modo inequivocabile il tracciato della strada. Non avendolo fatto, il provvedimento è stato giudicato viziato da un presupposto di fatto errato.
Una decisione che fa giurisprudenza
La sentenza rappresenta un importante precedente, soprattutto in un contesto come quello dei Castelli Romani, dove le strade vicinali, spesso non formalmente classificate come pubbliche, generano conflitti tra cittadini e amministrazioni.
Il Tribunale ha ribadito che non è sufficiente l’affermazione dell’ente pubblico circa la natura pubblica di una strada: è necessario documentarne con precisione il tracciato e dimostrare l’effettiva necessità di garantire il transito.
Cosa che evidentemente non era stata sufficientemente provata dal Comune di Velletri con l’ordinanza del 2021.
In mancanza di prove concrete, prevale il diritto di proprietà del privato.
Con questa decisione, il Tribunale amministrativo ha confermato che la tutela della proprietà privata non può essere sacrificata in assenza di dati certi e verificabili.
Infine, il Tar ha stabilito la compensazione integrale delle spese legali tra le parti, ritenendo che la complessità della questione giustificasse una ripartizione equa degli oneri.
In altre parole, ognuno paga i propri avvocati.
Il precedente in Tribunale col Comune di Velletri
Tra la stessa società privata proprietaria del cancello e il Comune di Velletri c’era già stato un precedente confronto in Tribunale per altre questioni amministrative.
In particolare i giudici avevano dovuto dirimere una contesa tra le parti relativa al versamento dell’ICI relativa all’anno 2010.
Una questione che si era protratta a lungo, arrivando fino alla sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione.
In quel caso era però stato il Comune di Velletri a veder riconosciute le proprie ragioni. La società aveva dovuto pagare tasse, interessi e spese legali.
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