Con una lunga e motivata sentenza il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha dunque dato ragione al gestore telefonico, in pratica sull’intera questione.
La sentenza infatti comporterà anche modifiche normative al regolamento del Comune di Nettuno sull’installazione di antenne di telefonia mobile.
Il ricorso dei cittadini di Nettuno contro l’antenna Iliad
Alcuni residenti di via Monte Asolone, nella zona nord di Nettuno, avevano deciso di ricorrere contro l’autorizzazione tramite silenzio assenzo del Comune di Nettuno di una Stazione Radio Base (SRB) ad opera dell’operatore Iliad.
Si tratta in pratica dell’installazione di un traliccio con le antenne per la telefonia mobile.
I ricorrenti si appellavano al diritto alla salute e ad alcune norme contenute nel Regolamento del Comune di Nettuno riguardante modalità e procedure per la istallazione di impianti per la rete di telefonia cellulare, G.S.M. e similiari.
Iliad si è opposta affermando che quanto contenuto in quel Regolamento comunale andava contro le leggi dello Stato.
In particolare “la norma di cui all’art. 2 co.2. del Regolamento esclude l’installazione di impianti per la rete di telefonia cellulare in zone a prevalenza destinazione residenziale”.
E questo, secondo Iliad è una limitazione che equivale a non permettere installazioni su tutto il territorio di Nettuno.
Anche lo stesso Comune di Nettuno si è presentato in Tribunale, per difendersi dalle accuse sia dei ricorrenti che da Iliad.
Il Tribunale decide a favore del gestore telefonico
La sentenza emessa dai giudici del TAR del Lazio è andata tutta a favore di Iliad.
Il Tribunale infatti ha stabilito che le procedure erano esatte, che per quanto riguarda il tema della salute relativa alla concentrazione di onde elettromagnetiche a decidere è l’ARPA (Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente), che a sua volta aveva già dato parere favorevole all’installazione.
Inoltre il TAR ha chiarito la non applicabilità dell’art. 2 del Regolamento comunale di Nettuno, che deve quindi essere cambiato.
Scrivono i giudici:
“i regolamenti comunali non possono imporre divieti generalizzati all’installazione degli impianti di telefonia mobile. La giurisprudenza ha chiaramente sancito che sono illegittimi i divieti all’installazione degli impianti di telefonia mobile in aree a destinazione residenziale”.
La vittoria completa del gestore telefonico è stata evidente quando i giudici hanno anche affermato:
“Sono illegittime le previsioni regolamentari comunali che individuano solo alcuni specifici siti come idonei alla installazione.
Il regolamento comunale prevede solamente 10 siti nominativamente indicati (unitamente ad altri 5 da indicare in futuro).Informazione pubblicitariaInfestato da zanzare, scarafaggi, ratti, piccioni o altro? Ecco come interveniamo e risolviamo subito
Lima disinfestazioni - Tel. 0773.695923(La delibera del COmune di Nettuno) non deve essere applicata ed è inidonea a svolgere la funzione di parametro di legittimità dell’autorizzazione in questione”.
In parole povere, se pur esiste un piano antenne che individua i punti dove il Comune indica ai gestori la possibilità di mettere i loro tralicci, nulla vieta agli stessi gestori di trovare nuove postazioni.
Unica cosa a vantaggio dei cittadini che hanno presentato il ricorso, il TAR ha deciso per la “giusta causa di compensazione delle spese”. Cioè pur se hanno perso i residenti di via Monte Asolone non dovranno pagare ad Iliad le spese legali.
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