La donna aveva chiesto di sanare la propria posizione nel febbraio 2021, ma l’amministrazione di Ardea aveva detto negato la possibilità di regolarizzare la sua posizione.
Il motivo è incredibile: il Comune di Ardea aveva infatti scoperto che al momento della domanda lei era già proprietaria di un immobile di circa 90 metri quadrati, situato nello stesso Comune, venduto poi solo nel maggio 2023.
La donna ha quindi presentato ricorso al TAR a maggio del 2024 affermando che l’immobile di sua proprietà non era però in suo possesso e comunque spettava alla stessa solo “in quioa parte”.
Il Tribunale ha però ritenuto che l’elemento della proprietà fosse sufficiente a bloccare la procedura, poiché
“non può valere quanto affermato dalla stessa ricorrente in ordine all’asserito difetto di “disponibilità” del bene in questione, atteso che le disposizioni sopra richiamate richiedono esclusivamente che l’immobile (la cui titolarità osti alla regolarizzazione) possegga il requisito dell’adeguatezza rispetto alle esigenze del nucleo familiare interessato”.
Il Tribunale respinge il ricorso contro il Comune di Ardea
Secondo i giudici del TAR del Lazio, non era fondata neppure la tesi della ricorrente secondo cui il bene non sarebbe stato idoneo o si trovasse fuori dal Comune di residenza.
“L’immobile… non è situato al di fuori del Comune di residenza” e la norma di riferimento considera l’intero territorio nazionale.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato un secondo motivo autonomo per il rigetto, messo in evidenza dal Comune di Ardea con una scoperta che ha dell’incredibile: il reddito dichiarato dalla donna nel 2019 era, superiore a 30mila euro, quindi superava il limite stabilito per l’accesso alla regolarizzazione degli alloggi popolari.
Poiché entrambe le motivazioni — possesso di un immobile adeguato e reddito oltre soglia — erano di per sé sufficienti a giustificare il diniego, il ricorso è stato respinto.
Le spese di giudizio sono state compensate, come i giudici fanno di solito in questi casi, vista “la peculiarità della vicenda”.
La donna ha la possibilità di rivolgersi all’ultimo grado della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato.
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