Per questo una donna 46enne di Nettuno è stata condannata in via definitiva dalla Corte di Cassazione.
I giudici di ultimo grado hanno confermato quanto deciso in appello, ritenendo la confezione del prodotto ingannevole e penalmente rilevante.
La condanna applicata è relativa all’art. 517 del codice penale, ovvero “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”.
Vittoria in primo grado, sconfitta in appello
La vicenda nasce da una fornitura di oltre 10.000 sacchi di pellet commercializzati in Italia, fermati alla dogana per irregolarità nell’etichettatura.
L’imprenditrice coinvolta aveva cercato di giustificarsi sostenendo che “Swedish Pellet” fosse il nome del marchio e non un riferimento alla reale provenienza del prodotto.
A suo dire, si trattava semplicemente di una denominazione commerciale della società lettone distributrice. Il Tribunale di primo grado le aveva dato ragione, assolvendo l’imputata.
Tuttavia, la Procura ha impugnato la decisione e la Corte d’appello ha ribaltato il verdetto, condannando la donna per aver messo in circolazione un prodotto con indicazioni fuorvianti sull’origine, in violazione del principio di lealtà commerciale.
Cassazione: quel pellet traeva in inganno i clienti
Secondo i giudici, l’associazione tra la scritta “Swedish Pellet” e la bandiera svedese induceva chiaramente il consumatore a credere che il pellet fosse un prodotto scandinavo, quando invece era ucraino, con un’origine extra-UE non indicata in modo visibile al momento della vendita.
La Corte di Cassazione ha condiviso questa interpretazione: nel commercio, spiegano i giudici, anche l’uso di immagini o parole evocative della provenienza può trarre in inganno il cliente, specie se non vi è alcuna ulteriore informazione a chiarire la vera origine del prodotto.
Non serve neanche dimostrare che il prodotto sia qualitativamente peggiore: basta che l’acquirente sia portato a fare una scelta basata su un’informazione falsa o ambigua.
Nella sentenza si sottolinea anche che la semplice regolarizzazione successiva delle etichette — con l’aggiunta della dicitura “made extra UE” — non è sufficiente ad annullare l’inganno originario.
La donna di Nettuno condannata
L’assenza iniziale di tale informazione, combinata con i simboli della Svezia, ha creato un’apparenza ingannevole che ha compromesso la correttezza degli scambi commerciali.
Infine, la Corte ha respinto anche la richiesta della difesa di applicare la particolare tenuità del fatto, ritenendo che l’importazione di oltre 10.000 sacchi per un valore di quasi 40.000 euro non potesse essere considerata marginale.
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La condanna è ora definitiva. La ricorrente, una donna di 46 anni che opera a Nettuno nel settore dell’import-export, dovrà anche farsi carico delle spese processuali.
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