Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR) ha emesso una sentenza che ha respinto il ricorso presentato a inizio 2025 dalla società privata assegnataria del servizio.
La società aveva contestato l’annullamento dell’aggiudicazione, da parte del Comune di Pomezia. L’amministrazione guidata dalla sindaca Veronica Felici può tirare un grosso sospiro di sollievo.
Pomezia, ok all’aggiudicazione dell’appalto del Comune
L’appalto, che copriva il servizio di raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e pulizia dell’arenile per un periodo 2022-2029, è stato al centro di una complessa disputa legale.
Una guerra legale che ha visto il Comune di Pomezia annullare in autotutela l’aggiudicazione definitiva.
In pochi mesi, è arrivata – veloce come, per la verità, accade di rado – la risposta dei giudici al ricorso.
La genesi del maxi bando dei rifiuti da 67 milioni, con Zuccalà
La genesi della contesa risale in realtà al 2021, quando è stato indetto il bando di gara, all’epoca il primo cittadino era l’ex sindaco Adriano Zuccalà, attuale capogruppo in Regione Lazio del M5S.
La società ricorrente, classificatasi inizialmente al terzo posto, è stata dichiarata vincitrice dopo che le prime due classificate erano state escluse in seguito a una sentenza del Consiglio di Stato.
Nonostante l’aggiudicazione definitiva e l’impegno di spesa da parte del Comune di Pomezia, non è mai stato siglato il contratto.
La ragione risiede in un disaccordo sul Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio, che la società aggiudicataria aveva ritenuto insufficiente a coprire i costi, chiedendo una revisione alla luce delle nuove disposizioni dell’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). La cifra esatta del bando era di € 74.234.458,10 (Iva compresa).
A causa di questa impasse, il Comune di Pomezia ha deciso di annullare l’aggiudicazione, aprendo così la battaglia legale.
La posizione del Comune di Pomezia e il ricorso della società
Il Comune di Pomezia ha motivato il suo annullamento sostenendo che la società vincitrice si fosse rifiutata di sottoscrivere il contratto.
Ha inoltre citato presunte lacune nei requisiti tecnici e morali della società, evidenziate da un’indagine giudiziaria in un’altra regione che coinvolgeva un ex dirigente.
Questa mossa ha spinto l’azienda a impugnare la decisione davanti al Tar del Lazio, denunciando l’illegittimità dell’annullamento. Il ricorso è stato depositato in giudizio in data 3 marzo 2025.
Il ricorso del 2025 contro l’aggiudicazione del bando
Nel ricorso, l’azienda ha sostenuto che fosse stato il Comune di Pomezia a pretendere un canone inferiore rispetto a quello previsto nel bando, e non il contrario.
L’azienda ha, inoltre, sollevato diverse obiezioni, tra cui la violazione di norme procedurali che prevedono la comunicazione dell’avvio del procedimento e la tardività dell’annullamento, avvenuto a distanza di oltre un anno dall’aggiudicazione.
Le ragioni della società contro il Comune di Pomezia
La società ha anche sottolineato di aver sostenuto ingenti investimenti per l’avvio del servizio, tra cui l’acquisto di mezzi e attrezzature, e ha lamentato la mancanza di una valutazione da parte del Comune di Pomezia sulla convenienza di indire una nuova gara.
Questi investimenti, secondo la tesi aziendale, sarebbero stati resi inutili dall’annullamento, e avrebbe dovuto essere previsto un risarcimento.
Il ricorso era focalizzato sulla richiesta di annullamento della determina comunale e dell’ordinanza che affidava temporaneamente il servizio alla ditta uscente, fino all’individuazione di un nuovo soggetto.

La sentenza del Tar e il futuro dell’appalto
Il Tar del Lazio, dopo un’attenta analisi dei fatti e delle motivazioni presentate, ha respinto il ricorso.
La decisione dei giudici si è basata su un principio consolidato del diritto amministrativo: le regole contenute in un bando di gara costituiscono la “lex specialis”, ovvero la legge della gara stessa, e sono vincolanti per l’amministrazione e i partecipanti.
Non è ammissibile integrare le regole di gara, e l’interpretazione del bando deve privilegiare il senso letterale delle clausole.
La sentenza ha ritenuto legittima la decisione del Comune di Pomezia di annullare l’aggiudicazione in autotutela.
Secondo i giudici il comportamento della società ha di fatto ha messo in discussione le condizioni economiche dell’appalto stabilite nel bando. Ciò era incompatibile con la necessità di garantire la piena esecuzione del contratto.
Il mancato accordo sulla sottoscrizione del contratto, come stabilito dal Tribunale, ha rappresentato una motivazione sufficiente per respingere il ricorso.
Le altre censure della società, relative a presunte inadempienze del Comune di Pomezia e alla presunta illegittimità dell’ordinanza sindacale, sono state quindi considerate non rilevanti.
Di conseguenza, il Tar del Lazio ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, confermando la legittimità delle azioni del Comune di Pomezia.
Questa sentenza apre la strada all’avvio di una nuova procedura di gara per il servizio di igiene urbana, che continuerà a essere garantito dalla società in carica in via temporanea.
Per la società sconfitta al Tar resta la possibilità di ricorrere all’ultimo grado della giustizia amministrativa, cioè al Consiglio di Stato.
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