Ordinanza del sindaco di Anzio
Con l’ordinanza contingibile e urgente n. 39 firmata il 25 agosto 2025, il sindaco di Anzio Aurelio Lo Fazio ha disposto il divieto su tutto il territorio comunale di campeggio, bivacco e accampamento in spazi pubblici o aperti al pubblico, “mediante l’utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili”, così come “il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, anche con l’ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma”.
Il provvedimento dopo il “camping” alle grotte di Nerone
Il provvedimento, valido fino al 31 dicembre 2025, è stato adottato a fronte di una serie di episodi “di indebita e improvvisa occupazione di aree pubbliche”, in particolare nel centro storico e nella zona archeologica delle Grotte di Nerone, dove si sono verificati accampamenti non autorizzati che hanno generato “problemi di ordine pubblico e di sicurezza urbana”.
Secondo l’ordinanza, questi comportamenti “contrastano con il decoro e la vivibilità urbana”, compromettono la fruizione degli spazi e causano danni ambientali, con “maggiore sversamento di rifiuti ed imbrattamento del suolo e degli edifici”.
“Il Comune di Anzio non dispone di apposite aree e strutture igienico-sanitarie da destinare a campeggio, bivacco e accampamento” si legge nell’atto, che evidenzia come tali fenomeni “suscitino una percezione diffusa di insicurezza e di mancanza di igiene tra residenti, esercenti e turisti”.
Attenzione ai residui di cibo cibo
L’ordinanza stabilisce anche che “è fatto divieto disseminare avanzi di cibi e bevande o altro materiale di rifiuto” e “di utilizzare in maniera impropria gli arredi urbani, come panchine adibite a bivacco”.
È vietato inoltre “stazionare senza motivo legittimo” con una permanenza “prolungata e non giustificata tale da determinare intralcio o pregiudizio al decoro urbano, all’igiene e alla sicurezza pubblica”.
MUlte fino a 500 euro
Il provvedimento rientra nell’ambito delle misure per la “tutela della vivibilità urbana, dell’igiene e del patrimonio pubblico”, con particolare attenzione alla protezione delle aree di pregio archeologico.
L’inosservanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra 25 e 500 euro, ferma restando l’eventuale configurazione di reati previsti dal codice penale.
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