Il caso riguarda una domanda di sanatoria presentata nel lontano 1986, per la quale l’amministrazione aveva chiesto recentemente il pagamento di oltre 56.000 euro, tra oblazione, oneri concessori e diritti di segreteria.
Il Tribunale amministrativo ha annullato in parte il provvedimento comunale, stabilendo che il calcolo degli oneri doveva essere effettuato sulla base delle tariffe vigenti all’epoca della domanda e non al momento attuale.
La vicenda
I ricorrenti, difesi dall’avvocato Mario Faramondi, avevano impugnato un provvedimento del Comune di Ardea con cui si chiedeva loro il pagamento di una seconda oblazione di 3.451 euro, oltre a 51.421 euro di oneri di urbanizzazione e 1.802 euro di diritti di segreteria, a quasi 40 anni dalla richiesta di condono.
Secondo i cittadini, l’amministrazione aveva erroneamente calcolato gli importi utilizzando le tariffe attuali invece di quelle del 1986, data di presentazione dell’istanza. Inoltre, lamentavano la lentezza del Comune, che in quattro decenni non aveva ancora concluso il procedimento.
La sentenza
Il TAR, presieduto dal giudice Christian Corbi, ha stabilito che:
- L’oblazione non è dovuta, poiché era già stata pagata all’epoca della domanda;
- Gli oneri concessori devono essere calcolati utilizzando le tariffe del tempo della presentazione della domanda e non quelle attuali, come aveva fatto il Comune;
- Il Comune dovrà quindi ricalcolare gli importi dovuti, seguendo i criteri fissati dalla legge al momento della domanda.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato come il comportamento dilatorio dell’amministrazione abbia danneggiato i cittadini, aumentando ingiustificatamente i costi del condono.
Il giudice ha ritenuto che applicare tariffe attuali dopo decenni sia ingiusto e lesivo dell’affidamento del cittadino, e che tale prassi rischi di premiare la lentezza amministrativa.
Le motivazioni
Secondo la sentenza, consentire ai Comuni di aggiornare gli oneri dopo decenni significa frustrare la finalità stessa del condono, che è quella di “fiscalizzare” l’abuso edilizio offrendo al cittadino una chiara alternativa tra sanare o demolire.
Inoltre, tale comportamento mette a rischio i principi di equità e certezza del diritto, generando trattamenti disomogenei tra cittadini in situazioni analoghe, ma soggetti a tempi diversi di risposta da parte delle amministrazioni.
Le conseguenze
Il Comune di Ardea dovrà ora rivedere i calcoli degli importi richiesti ai due cittadini, tenendo conto dei criteri stabiliti nella sentenza. Il secondo motivo di ricorso – relativo alla documentazione integrativa richiesta – è stato invece respinto.
Infine, il TAR ha compensato le spese legali, vista la “soccombenza reciproca” e la presenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema.
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