La vicenda nasce da un atto comunale del 2020 che, sulla base della legge di bilancio 2018, aveva esteso la durata di una concessione demaniale marittima ad uno degli stabilimenti di Anzio fino al 31 dicembre 2033.
Successivamente, però, lo stesso Comune di Anzio aveva fissato nuove scadenze: prima al 2023, poi al 2024 e infine, alla luce della più recente normativa nazionale, al 30 settembre 2027.
Il titolare ha quindi impugnato gli atti sostenendo che la proroga al 2033 fosse già consolidata e che l’amministrazione non potesse ridurne la durata.
L’atto del 2020 non era una concessione…
Il Tar ha chiarito che quell’atto del 2020 non costituiva una nuova concessione, ma solo un provvedimento ricognitivo di una proroga automatica prevista dalla legge.
Proprio per questo, rientra tra le norme italiane già giudicate incompatibili con il diritto dell’Unione europea, che vieta rinnovi generalizzati senza gara pubblica in un settore di interesse economico rilevante come quello balneare.
Di conseguenza, il Comune di Anzio non ha esercitato un potere di autotutela, ma si è limitato a disapplicare una norma nazionale contraria al diritto europeo, come richiesto dalle sentenze della Corte di Giustizia e dal Consiglio di Stato in merito alle concessioni agli stabilimenti balneari.
Sulle concessioni non è il Comune a decidere
Secondo i giudici amministrativi, l’effetto lamentato dal concessionario — ossia la perdita dell’estensione al 2033 — non deriva da un’iniziativa autonoma del Comune di Anzio, ma direttamente dall’obbligo di uniformarsi al quadro normativo europeo.
Il Tar ha inoltre escluso che esistesse un giudicato favorevole al concessionario, ribadendo che la contrarietà di una legge nazionale al diritto comunitario prevale anche di fronte a precedenti decisioni passate in giudicato.
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