Al centro della vicenda, tre progetti: la variante al Piano Regolatore Generale di Borgo Grappa, la progettazione di un campo da calcio a Borgo Sabotino e la sistemazione di una piazza nella stessa frazione, per un totale di 100.391,17 euro.
In primo grado, il Tribunale di Latina aveva respinto la richiesta di pagamento diretto dell’architetto, oggi 74enne. I giudici avevano avevano riconosciuto al professionista un indennizzo.
Successivamente, la Corte d’appello di Roma, su impugnazione del Comune di Latina, aveva rovesciato completamente la decisione, escludendo ogni forma di compenso per “mancata esecuzione
delle opere”.
La Cassazione modifica la sentenza
Il ricorso alla Corte di Cassazione si è basato principalmente sulla mancata valutazione dell’effettiva utilità dei lavori svolti e sul fatto che l’amministrazione comunale non avrebbe formalmente riconosciuto il beneficio ricevuto, elemento che la Corte d’appello aveva ritenuto decisivo per escludere qualsiasi obbligo di pagamento.
Secondo i giudici di legittimità, però, l’assenza di un provvedimento formale da parte del Comune non esclude automaticamente l’esistenza di un arricchimento, e dunque di un eventuale diritto all’indennizzo.
La Cassazione ha sottolineato che spetta al giudice accertare se vi sia stata un’utilità concreta per l’amministrazione, indipendentemente dal riconoscimento espresso da parte dell’ente.
La stessa Corte ha inoltre rilevato un errore nella valutazione di una parte del ricorso incidentale del professionista.
L’errore riguardava il mancato riconoscimento di interessi, rivalutazione monetaria e oneri accessori (come IVA e contributi professionali) per uno degli incarichi – quello relativo alla progettazione della piazza – su cui non era stato presentato appello da parte del Comune di Latina.
La Corte d’appello, infatti, avrebbe dovuto esaminare questa parte del ricorso e non rigettarla automaticamente insieme al resto.
Annullata la precedente sentenza
Anche il passaggio della sentenza d’appello che rigettava integralmente tutte le domande del professionista è stato ritenuto viziato, poiché comprendeva anche una prestazione coperta da giudicato, cioè ormai non più contestabile.
Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione ha deciso di annullare in parte la sentenza d’appello e ha rinviato il caso alla Corte d’appello di Roma per una nuova valutazione limitata ai punti accolti.
La vicenda, iniziata ormai diversi anni fa, resta dunque aperta, ma il professionista potrà ancora far valere parte delle sue richieste nei confronti del Comune di Latina.
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