Una casa abusiva, un permesso di condono rilasciato nel 2010 dal Comune di Lanuvio poi annullato nel 2012, infine un ordine di demolizione rimasto disatteso del 2018.
Il risultato? L’immobile, sorto fuori dalle regole, è stato acquisito al patrimonio comunale nel 2025.
Una parabola giudiziaria e amministrativa che ha trovato il suo epilogo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio.
Il manufatto contestato a Lanuvio
L’edificio, dalle dimensioni tutt’altro che marginali – oltre 15 metri di lunghezza, 8 di larghezza e 6,5 di altezza – era stato realizzato con struttura in cemento armato, articolato su un piano seminterrato e uno fuori terra. Una costruzione vera e propria, non una semplice pertinenza.
La proprietaria aveva tentato la via della sanatoria, appellandosi al condono previsto dalla legge del 2003. Inizialmente, con un atto del 26 luglio 2010, il Comune di Lanuvio aveva concesso il permesso, salvo poi revocarlo con un provvedimento in autotutela datato 7 marzo 2012.
La svolta del Comune di Lanuvio del 2012
Nel 2012 Comune di Lanuvio non solo annullava il permesso rilasciato, ma ordinava anche la demolizione del manufatto abusivo.
Da quel momento si apriva una partita fatta di attese e di inadempienze.
L’ordine di abbattere la costruzione non fu rispettato e, dopo sei anni di immobilismo, scattava il verbale di inottemperanza. Un atto che ha aperto la strada alla misura più drastica: l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile e della sua area di pertinenza.
Il ricorso della proprietaria contro il Comune di Lanuvio
La donna non si è arresa e nel 2021 ha impugnato la determinazione comunale davanti al TAR del Lazio, sostenendo la nullità dell’atto.
Secondo la sua difesa, mancava la corretta sottoscrizione del provvedimento e soprattutto non era stato acquisito il parere di regolarità tecnica. Insomma, un vizio procedurale tale da rendere nullo il sequestro dell’immobile.
Ma la linea difensiva non ha convinto i giudici amministrativi.
La decisione dei giudici
Il Tribunale amministrativo, riunito il 16 maggio 2025, ha respinto il ricorso, definendolo “manifestamente infondato”.
Dalla documentazione è emerso infatti che il provvedimento era stato regolarmente firmato dal responsabile facente funzione del settore tecnico, e che proprio con quella sottoscrizione si era perfezionato anche il parere di regolarità.
La contestazione della ricorrente è stata giudicata priva di sostanza e incapace di incidere sulla validità dell’atto.
La confisca automatica
Al centro della vicenda c’è un principio cardine dell’urbanistica italiana: quando un ordine di demolizione non viene eseguito entro 90 giorni, l’acquisizione al patrimonio comunale scatta automaticamente.
Non serve un atto costitutivo, ma soltanto una dichiarazione che prende atto di quanto già avvenuto ope legis. In altre parole, la proprietà passa al Comune per effetto stesso della legge.
E così è stato anche a Lanuvio, dove il fabbricato è diventato, di fatto e di diritto, proprietà pubblica.
Un effetto irreversibile
Il TAR del Lazio ha ribadito che l’annullamento del provvedimento comunale non avrebbe comunque portato alcun beneficio alla ricorrente.
L’acquisizione si era già prodotta con lo scadere del termine assegnato per la demolizione.
Né la donna ha contestato l’inottemperanza né l’esistenza del manufatto abusivo. Pertanto, anche una pronuncia favorevole non avrebbe potuto restituirle l’immobile.
Un segnale forte contro l’abusivismo
La sentenza non introduce novità legislative, ma consolida un principio: i Comuni hanno non solo la facoltà, ma l’obbligo di acquisire al loro patrimonio gli immobili abusivi non demoliti.
Un’arma importante contro l’abusivismo edilizio, che da decenni segna il territorio laziale e italiano.
La vicenda di Lanuvio diventa così un monito: costruire senza permessi può significare perdere tutto, anche contro la volontà del proprietario.
Il verdetto finale
Il Tribunale ha rigettato il ricorso senza disporre condanne alle spese, vista la mancata costituzione del Comune di Lanuvio.
Il messaggio dei giudici, comunque, è chiaro: chi non ottempera all’ordine di demolizione, non solo non mantiene la proprietà, ma la cede irrevocabilmente alla collettività.
La casa abusiva di Lanuvio, oggi, non appartiene più a chi l’ha costruita ma a tutti i cittadini.
La proprietaria ha naturalmente la facoltà di ricorrere contro tale sentenza al Consiglio di Stato, secondo e ultimo grado della Giustizia Amministrativa.
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