Tutto nasce dalla richiesta di un cittadino che aveva vissuto per oltre tredici anni in una casa popolare di Nettuno insieme alla nonna assegnataria dell’alloggio. Alla morte della nonna, deceduta nel 2011, il nipote aveva domandato di subentrare formalmente nel contratto di locazione.
Secondo il ricorrente, la sua presenza stabile nell’alloggio e la convivenza di lungo periodo avrebbero dovuto legittimare il diritto alla permanenza nell’abitazione.
Il Tar rigetta la domanda, ma non è finita…
Il Comune di Nettuno, invece, ha rigettato la domanda, motivando il diniego con la mancanza dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 12 del 1999. In particolare, è stato rilevato che il richiedente non risultava inserito nel nucleo familiare originariamente assegnatario né in quello ampliato ai sensi della normativa regionale.
Contro questo provvedimento il cittadino ha presentato ricorso al TAR del Lazio. Il ricorrente ha sostenuto che l’amministrazione avesse agito in maniera contraddittoria e senza adeguata istruttoria, e che la normativa regionale tutelasse il diritto del convivente a mantenere l’alloggio popolare.
In giudizio si è costituito il Comune di Nettuno, che oltre a difendere la legittimità del diniego ha eccepito il difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo.
Richiamando precedenti della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, l’ente ha sostenuto che la questione non riguarda un provvedimento amministrativo da annullare, ma un diritto soggettivo del richiedente, e come tale rientra nella competenza del giudice civile.
Il TAR, riunito in camera di consiglio il 9 settembre 2025, ha accolto questa impostazione.
La causa si sposta in altro tribunale
Secondo i giudici del TAR, nelle controversie legate alla fase successiva all’assegnazione di un alloggio popolare non è in discussione la discrezionalità amministrativa, ma il riconoscimento di un diritto alla prosecuzione del rapporto locatizio.
Per questo motivo la causa dovrà essere riproposta dinanzi al tribunale ordinario, unico competente a decidere sul merito della vicenda.
In pratica sull’assegnazione o meno della casa popolare, il TAR non ha dato ragione né al ricorrente né al comune di Nettuno. Ha semplicemente affermato di non avere competenza sulla questione.
Considerata la complessità della materia e le oscillazioni giurisprudenziali registrate negli ultimi anni, il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite, evitando che una delle parti debba rimborsare l’altra.
La controversia, dunque, non si chiude: per sapere se il cittadino avrà effettivamente diritto a subentrare nel contratto di locazione della casa popolare di Nettuno sarà necessario attendere la decisione del giudice civile.
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