“I consorzi stradali possono emettere cartelle di pagamento mediante iscrizione a ruolo per il recupero dei contributi dovuti dagli utenti?”.
Il caso riguarda in particolare il Consorzio Colle Romito di Ardea, che da anni svolge attività di gestione, manutenzione e sistemazione delle strade vicinali del comprensorio.
Diversi residenti avevano contestato la legittimità dell’invio delle cartelle esattoriali da parte del Consorzio, sostenendo che tale potere spetterebbe esclusivamente al Comune di Ardea.
Ma la Corte di Cassazione ha rigettato tale impostazione, pronunciandosi con ben cinque sentenze che danno pienamente ragione al Consorzio.
Le ragioni della Cassazione
In una delle decisioni, i giudici della Suprema Corte affermano chiaramente che
“è, difatti, il consorzio ad essere titolare dell’attività gestoria dei beni e dunque del gettito contributivo che ne è correlato, cui si collega necessariamente il potere impositivo”,
precisando che ad esso compete anche
“la connessa attività di redazione dei ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal consiglio comunale”.
La funzione del Comune, dunque, si limita alla fase di approvazione del piano contributivo.
Scrive infatti la Corte di Cassazione:
“la disposizione […] circoscrive l’attività comunale alla sola approvazione del piano di ripartizione dei contributi dovuti, quale atto presupposto all’iscrizione a ruolo”,
chiarendo così che l’amministrazione creditrice è il Consorzio stesso, e non il Comune.
Né può ritenersi che convenzioni intervenute tra enti, come quella del 7 maggio 2010 tra il Consorzio Colle Romito e il Comune di Ardea, possano modificare questo assetto normativo. Come si legge in sentenza:
“non può una convenzione tra enti sovvertire il criterio normativo della competenza circa il potere impositivo, che, per quanto detto, appartiene al consorzio”.
La normativa sui consorzi
La Cassazione richiama inoltre l’impianto normativo che disciplina la materia, a partire dall’art. 1 del d.lgs.lgt. n. 1446/1918, che consente la costituzione di consorzi da parte degli utenti delle strade vicinali.
Successivamente, l’art. 14 della legge n. 126/1958 ha reso obbligatoria la costituzione dei consorzi per le strade di uso pubblico.
Infine, l’art. 7 dello stesso decreto del 1918 stabilisce che “i contributi degli utenti si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale”.
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La Suprema Corte ha ribadito questi principi anche richiamando la propria giurisprudenza consolidata, come nella sentenza n. 10403 del 2013 delle Sezioni Unite, secondo cui il contributo consortile è un’obbligazione propria e legittimamente imposta dal Consorzio ai residenti che beneficiano della manutenzione delle strade vicinali.
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