Il caso ha avuto origine all’inizio dell’estate 2022. Un’associazione aveva presentato al Comune di Anzio la richiesta per aprire un centro estivo rivolto a bambini e famiglie.
Dopo aver atteso una risposta, si è vista recapitare una nota da parte del Comune che dichiarava “interrotti i termini per provvedere” sull’autorizzazione richiesta.
A quel punto, l’associazione è ricorsa al TAR del Lazio. Ha chiesto non solo l’annullamento dell’atto, ma anche il riconoscimento del silenzio-assenso. Secondo l’associazione ricorrente il Comune di Anzio era rimasto inerte oltre i termini di legge e ciò aveva di fatto bloccato la partenza del centro estivo.
Il Comune di Anzio aveva rilasciato l’autorizzazione per il centro estivo entro i termini
Nel corso del giudizio è emerso però che il Comune di Anzio in realtà aveva rilasciato l’autorizzazione entro i 60 giorni previsti dalla normativa regionale. Questo ha portato i giudici amministrativi a dichiarare la cessazione della materia del contendere. In pratica, l’obiettivo dell’associazione – ottenere l’autorizzazione – era stato raggiunto, anche se con qualche attrito.
Tuttavia, la parte ricorrente ha insistito, chiedendo al TAR di pronunciarsi sull’illegittimità del comportamento del Comune e di riconoscere il danno subito, inclusi i costi legali.
La sentenza, pubblicata il 19 settembre 2025, non ha accolto questa richiesta.
La sentenza: il Comune di Anzio ha proceduto secondo i termini di legge
Secondo i giudici, l’Amministrazione di Anzio ha agito correttamente, rispondendo entro il termine di legge e facendo uso di un potere che le è riconosciuto espressamente: quello di interrompere temporaneamente i termini procedimentali per svolgere ulteriori verifiche.
Il TAR ha spiegato che la dichiarazione di interruzione dei termini “non integra di per sé un diniego”. L’autorizzazione è stata infatti comunque rilasciata “in meno di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza”, rispettando quindi pienamente la legge regionale in materia di servizi socio-assistenziali.
Inoltre, non si è formato alcun silenzio-assenso, come sostenuto dalla ricorrente, poiché il termine utile per decidere non era ancora scaduto.
Niente risarcimento danni
La richiesta di risarcimento danni e la condanna del Comune di Anzio alle spese sono quindi cadute nel vuoto.
Il TAR ha compensato le spese legali, sottolineando come la particolarità del caso – legata al delicato equilibrio tra esigenze amministrative e aspettative del privato – meritasse una soluzione equa per entrambe le parti.
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