Questo perché la lottizzazione è prevista in un territorio complesso, attiguo ad aree industriali. Capannoni, produzioni ad alto rischio e una centrale Turbogas ne sono il lampante esempio.
C’è da tenere inoltre conto che nei pressi della stessa area sono già previste altre importanti lottizzazioni che porterebbero altri 2.000 abitanti e con essi tutte le problematiche annesse.
La VAS, secondo i giudici, diventa quindi uno strumento fondamentale per decidere se e come poter procedere con la nuova lottizzazione a Campo di Carne.
Dal 2020 un contenzioso con Regione Lazio e Comune di Aprilia
Una decisione che chiude un lungo contenzioso aperto nel 2020, nato attorno alla compatibilità ambientale e urbanistica di un intervento edilizio in una zona considerata delicata sotto molteplici profili.
Il progetto – denominato “Nuovo insediamento residenziale Campo di Carne, ambito polo stazione ferroviaria” – prevedeva la costruzione di 14 edifici (7 a schiera e 7 in linea con spazi commerciali al piano terra), per una superficie lorda di oltre 9.000 metri quadri e un volume edificabile di quasi 30.000 metri cubi.
La previsione era di un insediamento di circa 300 nuovi abitanti.
Un intervento pensato per essere realizzato a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Campo di Carne, su terreni classificati dal vigente piano regolatore come zona industriale (D2) e verde privato.
La proposta di variante urbanistica
La società proponente, che è anche proprietaria dell’area, aveva proposto una variante urbanistica per consentire la destinazione residenziale e aveva cercato di evitare l’assoggettamento a VAS, ritenendolo non necessario.
Tuttavia, la Regione Lazio – dopo un’istruttoria lunga e complessa, alla quale hanno preso parte vari enti ambientali, sanitari e paesaggistici – ha deciso nel dicembre 2019 di sottoporre il progetto alla procedura di screening ambientale.
La società ha quindi impugnato al TAR del Lazio quella decisione, contestando sia la durata del procedimento (superiore ai 90 giorni previsti) sia i contenuti del provvedimento, giudicati eccessivi e non pertinenti rispetto ai fini ambientali della VAS.
Ma il Tribunale amministrativo ha ritenuto il ricorso “infondato”, spiegando che il termine di 90 giorni ha natura ordinatoria e che, in ogni caso, il ritardo era giustificato dalla complessità del procedimento, che ha visto “il coinvolgimento di una pluralità di enti e la necessità di acquisire integrazioni e chiarimenti da parte del Comune di Aprilia e della stessa società proponente”.
Il Tribunale ha inoltre confermato la piena legittimità del provvedimento della Regione Lazio, motivato da una serie di criticità ambientali, paesaggistiche e archeologiche che richiedono, secondo i giudici, un approfondimento tecnico prima dell’eventuale approvazione definitiva del piano.
Si legge nella sentenza:
“Il provvedimento impugnato è particolarmente circostanziato, puntuale, e supportato da plurime motivazioni, tutte volte ad attestare che il progetto presentato… è potenzialmente idoneo a ledere gli interessi di riferimento”.
Le problematiche emerse
Le problematiche evidenziate dal TAR sono numerose e toccano diversi aspetti.
In primo luogo, la destinazione d’uso dell’area:
“Il nuovo insediamento residenziale, ubicato in zona industriale, comporterebbe un carico insediativo di mc. 29.392, con l’insediamento di nuovi 300 abitanti…
In ogni caso, dalla documentazione prodotta non si evincono gli elementi caratterizzanti il PRINT richiesto, soprattutto con riferimento all’interesse pubblico nella realizzazione dell’opera”.
In secondo luogo, sono state sottolineate importanti lacune ambientali nella progettazione, a partire dalla mancanza di un’adeguata analisi degli impatti cumulativi con altri insediamenti già previsti nella stessa zona, tra cui quelli dei nuclei “Cogna” e “Casello 45”. Lottizzazioni queste che prevedono l’insediamento di circa 2.000 nuovi abitanti.
Come si legge nella motivazione:
“Il PRINT… si propone quale anello di congiunzione tra due sistemi urbanistici… per la cui attuazione sono previsti ulteriori 200.000 mc di cubatura… L’aspetto cumulativo degli impatti è pertanto fondamentale”.
Ulteriori criticità riguardano l’inquinamento elettromagnetico, per la presenza di un elettrodotto ad alta tensione, e la vicinanza ad impianti industriali ad alto impatto ambientale, come una centrale Turbogas e una fabbrica di fitofarmaci.
La relazione della Regione Lazio, citata in sentenza, evidenzia che il piano è
“ubicato all’interno di un’area industriale… nei dintorni del Piano proposto… sono ubicati impianti a forte impatto ambientale… Il Rapporto Preliminare non evidenzia e non indaga tali aspetti”.
Non sono mancati nemmeno rilievi di tipo paesaggistico e archeologico: l’area oggetto dell’intervento si trova in prossimità di vincoli archeo-tipizzati e aree boscate, per le quali la legge richiede pareri specifici da parte degli organi competenti, ad oggi mancanti o non adeguatamente acquisiti.
Il Tribunale respinge il ricorso
Il TAR del Lazio ha dunque stabilito che il provvedimento della Regione Lazio è stato adottato nell’ambito di una discrezionalità tecnico-amministrativa pienamente legittima, evidenziando che
“la verifica di assoggettabilità a VAS… costituisce un’attività tipicamente connotata da discrezionalità… che sfugge al sindacato di legittimità laddove non emergano macroscopici vizi logici o istruttori”.
Alla luce di tutte queste considerazioni, il Tribunale ha dichiarato il ricorso infondato nel merito e ha quindi deciso di respingere l’impugnazione. Tuttavia, “in considerazione della peculiarità della vicenda”, ha disposto la compensazione integrale delle spese legali tra le parti, evitando che la società proponente debba farsi carico anche delle spese processuali della Regione Lazio e del Comune di Aprilia.
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