Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza pubblicata nei giorni scorsi, ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dall’associazione sportiva, dopo che la stessa ha esplicitamente rinunciato all’interesse a proseguire la causa.
La storia della gestione dello Stadio Falasche ad Anzio
Il ricorso, presentato nell’aprile 2023, mirava a ottenere l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Anzio aveva revocato la concessione per la gestione dell’impianto, a causa – secondo quanto motivato dall’amministrazione – di morosità nei pagamenti dei canoni dovuti e di altre irregolarità rispetto alla convenzione sottoscritta nel 2021.
Il Comune di Anzio, richiamando l’articolo 3.4 della convenzione e il regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, aveva infatti giudicato “grave inadempimento” il mancato pagamento delle somme previste. Da qui la dichiarazione di decadenza della concessione, notificata ufficialmente all’associazione nel febbraio 2023.
L’ASD Falasche Lavinio aveva contestato il provvedimento, chiedendo al Tar di annullarlo per illegittimità.
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L’ASD Falasche Lavinio rinuncia alla causa contro il Comune di Anzio
Nel corso dell’udienza pubblica del 2 luglio 2025, il legale dell’ASD Falasche Lavinio ha dichiarato in aula che non esisteva più interesse a ottenere una pronuncia del giudice contro il provvedimento del Comune di Anzio.
Di fronte a questa rinuncia, il TAR non ha potuto far altro che dichiarare il ricorso improcedibile, spiegando che, nel processo amministrativo, l’interesse della parte ricorrente è condizione essenziale per la prosecuzione del giudizio.
Venuto meno questo presupposto, il giudice non può sostituirsi alla volontà della parte privata e quindi la causa deve considerarsi chiusa.
Il TAR ha anche disposto la compensazione integrale delle spese legali, riconoscendo che non ci sono le condizioni per addossare i costi processuali a una sola delle parti.

























